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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5118 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego delle misure tariffarie preferenziali richieste per l’importazione di alluminio dal Venezuela, relativa alla bolletta IM4 n. (---) del 12 marzo 2008. L’Agenzia aveva emesso l’avviso di accertamento il 19 maggio 2009, contestando la non conformità dei certificati di origine presentati. Dopo che la CTP di Livorno, con sentenza del 24 giugno 2010, aveva annullato l’avviso, la CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno, aveva accolto l’appello dell’Agenzia con sentenza n. 76/23/12 del 16 gennaio 2012. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, l’erronea applicazione delle regole sul controllo a posteriori: sosteneva che, ai sensi degli artt. 94 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993, l’Agenzia avrebbe dovuto documentare le comunicazioni e i termini previsti nei confronti delle autorità venezuelane, anziché fondare il diniego sul decorso di dieci mesi secondo l’art. 93-bis. Con il secondo motivo ha denunciato ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso applicando una disposizione diversa da quella invocata in appello; tale doglianza è stata assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti precisati in motivazione: benché la CTR avesse richiamato impropriamente l’art. 93-bis, la censura relativa alla scelta astratta della disciplina è stata ritenuta infondata, poiché la motivazione si riferiva in sostanza agli artt. 94 e seguenti. La sentenza è stata però cassata perché non risultava che fosse stata seguita e documentata la procedura a posteriori prescritta dall’art. 94, paragrafo 5: dopo il primo termine di sei mesi senza risposta o con risposta insufficiente, era necessaria una seconda comunicazione e occorreva attendere ulteriori quattro mesi prima di rifiutare, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, le preferenze. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la pronuncia sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Non è stato quindi riconosciuto direttamente alla società il beneficio tariffario.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 94 e seguenti, in particolare art. 94, paragrafo 5

    Qualora, in caso di fondati dubbi, non pervenga alcuna risposta nel termine di sei mesi di cui al paragrafo 3 o la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, è inviata alle autorità interessate una seconda comunicazione. Se dopo tale seconda comunicazione i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza all'autorità richiedente entro quattro mesi o se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, l'autorità richiedente rifiuta, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, l'applicazione delle preferenze generalizzate.

    Il rifiuto delle preferenze tariffarie per esito negativo o mancata risposta al controllo a posteriori presuppone il rispetto della sequenza procedurale: primo termine di sei mesi, seconda comunicazione e ulteriore termine di quattro mesi. Il diniego non può essere fondato sul semplice decorso di dieci mesi se non risulta che le comunicazioni e le relative scansioni temporali siano state attivate e rispettate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La Corte esamina sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge la censura relativa alla disciplina applicabile al controllo a posteriori; la censura sulla scelta della norma è respinta nella parte in cui la CTR, pur citando impropriamente l’art. 93-bis, aveva sostanzialmente fondato la decisione sugli artt. 94 e seguenti.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La dedotta ultrapetizione, basata sull’applicazione da parte della CTR di una disposizione diversa da quella contestata in appello, non è stata decisa nel merito: il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    È la disposizione processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; la Corte non ha definito tale censura perché assorbita.

Massime di principio

  • Quando il diniego di un trattamento tariffario preferenziale dipende dalla verifica a posteriori dei certificati di origine, l’autorità deve seguire e poter documentare tutte le fasi procedurali previste dalla norma applicabile; non basta richiamare genericamente il tempo trascorso.
  • Se la disciplina richiede una prima richiesta, un termine per la risposta e una successiva comunicazione con un ulteriore termine, il diniego può essere adottato solo dopo il completamento della sequenza prescritta, salvo le eccezioni previste dalla norma.
  • Una citazione normativa inesatta nella decisione non determina necessariamente, da sola, la cassazione se il giudice ha concretamente applicato la disciplina corretta; resta però censurabile la decisione quando non risulta rispettata o ricostruita in motivazione la procedura richiesta.
  • La cassazione con rinvio per un nuovo esame non equivale al riconoscimento definitivo del beneficio richiesto: il giudice di rinvio deve verificare i fatti e la regolarità della procedura prima di decidere nuovamente.

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