Cassazione Penale, Ordinanza n. 16577/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La precedente condanna per il reato contestato non è stata riformata in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Genova, riformando una precedente assoluzione del Tribunale di Savona, ha condannato l'imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione. I motivi dedotti riguardavano, per quanto emerge dal testo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi difettavano di specificità estrinseca, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso in modo congruo e completo sia l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. sia il riconoscimento delle attenuanti generiche. È stata inoltre richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato in appello; il testo non sviluppa questioni applicative sul merito del reato
la Corte d'appello ne aveva escluso l'applicabilità con motivazione ritenuta congrua; la Cassazione rileva che il ricorso non si confronta con tale motivazione
il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato, essendo sufficiente il richiamo agli elementi decisivi o rilevanti
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche o assertive.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e completa in fatto e in diritto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con un riferimento sintetico agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un'analitica disamina di tutte le circostanze favorevoli.
- La memoria depositata in sede di legittimità non vale a superare l'inammissibilità originaria del ricorso se non introduce argomentazioni idonee a colmare il difetto di specificità dei motivi.
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