Cassazione Civile, Ordinanza n. 16029/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
La controversia origina da un 20atto di intimazione di pagamento emesso nei confronti di un professionista, che aveva proposto opposizione sostenendo la prescrizione delle cartelle sottese e, per una delle pretese, anche la mancata notificazione del verbale di accertamento. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perch e9 introdotta con il rito ex art. 22 L. n. 689/1981 invece che con gli strumenti dell'opposizione esecutiva. In appello il Tribunale aveva poi dichiarato l'opposizione tardiva per mancata prova della data di ricezione dell'intimazione. Successivamente, il medesimo professionista aveva ottenuto in revocazione l'annullamento della decisione d'appello per errore di fatto, poich e9 la ricezione dell'intimazione del 3 marzo 2017 era documentalmente provata e non contestata. Il Tribunale, in fase rescindente, aveva accolto la revocazione e, in fase rescissoria, aveva dichiarato la nullit e0 dell'ordinanza del giudice di pace per difetto del contraddittorio, rimettendo le parti al primo giudice, ma aveva omesso di provvedere sulle spese del giudizio di revocazione. Il ricorso per cassazione censurava proprio tale omissione, deducendo violazione degli artt. 91, 112 e 132 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, nonch e9 omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perch e9 il giudice della revocazione avrebbe dovuto liquidare d'ufficio le spese del giudizio, in presenza di una domanda di parte e di una definizione contenziosa della causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibili e fondate le censure limitatamente alla mancata regolazione delle spese del giudizio di revocazione. Ha affermato che il mancato regolamento delle spese processuali nel dispositivo e nella motivazione non e8 emendabile con la correzione degli errori materiali, ma va fatto valere con l'impugnazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dell'omessa statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., compensando le spese del grado di appello e del giudizio di legittimit e0 per la particolarit e0 della vicenda: da un lato l'accoglimento della revocazione e il sostanziale accoglimento dell'appello rispetto alla declaratoria di inammissibilit e0 del primo giudice; dall'altro il fatto che il ricorrente aveva dato causa alla nullit e0 per difetto di litisconsorzio, non contestata in cassazione. La decisione finale non modifica la nullit e0 gi e0 dichiarata in sede rescissoria, ma interviene solo sulla regolazione delle spese.
Norme richiamate
consente alla parte di stare in giudizio personalmente, richiamato solo per qualificare la posizione processuale del ricorrente.
ricorso ex art. 22 della Legge n. 689 del 1981
richiamato come rito ritenuto erroneamente utilizzato per proporre l'opposizione all'intimazione di pagamento.
nei modi e termini previsti dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.
indicano i corretti rimedi oppositivi in materia esecutiva, contrapposti al rito ex art. 22 L. 689/1981.
revocazione ai sensi dell a0art. 395, n. 4), cod. proc. civ.
consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.
a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.
disciplina la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
violazione degli artt. 91
impone la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.
violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ.
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia su una domanda/istanza sulle spese.
art. 4 D.M. Giustizia n. 55/2014
4 ... del D.M. Giustizia n. 55 del 2014
richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 5 D.M. Giustizia n. 55/2014
5 del D.M. Giustizia n. 55 del 2014
richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali.
violazione degli artt. 91 e 132 cod. proc. civ.
invocato per censurare il difetto di motivazione/statuizione sulle spese.
art. 102 ... cod. proc. civ.
richiamato solo indirettamente nel contesto del litisconsorzio necessario, questione non oggetto di impugnazione in cassazione.
norma evocata con riferimento alla rimessione al primo giudice per integrazione del contraddittorio e agli effetti sulle spese del grado.
questa Corte pu f2 procedere alla decisione nel merito a norma dell'art. 384 cod. proc. civ.
consente la cassazione con decisione nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti.
non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c.
la mancata regolazione delle spese non e8 errore materiale correggibile.
Massime di principio
- Il mancato regolamento delle spese processuali nel dispositivo e/o nella motivazione non integra un mero errore materiale, ma un vizio deducibile con impugnazione.
- Quando il giudice definisce una fase contenziosa, deve provvedere alla regolazione delle spese anche d'ufficio, se il capo non e8 gi e0 coperto da giudicato e non ricorrono ragioni ostative.
- Se il ricorso per cassazione investe solo l'omessa pronuncia sulle spese e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte pu f2 cassare la decisione e provvedere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
- In presenza di rimessione della causa al primo giudice per nullit e0 da difetto di contraddittorio, il giudice del grado rescindente deve comunque statuire sulle spese del grado, tenendo conto della parte che ha dato causa alla nullit e0.
- La censura in cassazione deve essere confinata ai capi effettivamente impugnati: questioni ormai coperte da giudicato interno non possono essere rimesse in discussione sotto etichetta diversa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15924/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15925/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15926/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15927/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15928/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15929/2024 del 07/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →