Ordinanza n. 1850/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la graduatoria e il mancato riconoscimento o mantenimento dell’assegno destinato a persone con disabilità gravissima
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Campania, sostenendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, di avere diritto all’assegno in ragione della condizione di disabilità gravissima. Il TAR aveva ritenuto che i soggetti collocati in graduatoria prima dell’interessato fossero potenziali controinteressati e che il ricorso fosse inammissibile per mancata notificazione ad almeno uno di essi. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che, pur non essendo pubblici i nominativi degli inseriti in graduatoria, gli appellanti avrebbero dovuto almeno tentare l’accesso agli atti per individuare i controinteressati e instaurare correttamente il contraddittorio. Ha poi considerato che le doglianze non riguardavano la posizione concretamente occupata in graduatoria e che non era stata impugnata la delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, la quale prevede la graduazione delle richieste, nell’ambito delle condizioni di disabilità gravissima o grave, sulla base delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate valutate mediante la Scheda di Valutazione Sociale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto corretta la qualificazione come potenziali controinteressati degli altri soggetti collocati in graduatoria prima dell’appellante, poiché l’assegno, pur spettando con priorità massima alle persone con disabilità gravissima, non è garantito in assoluto e dipende dalle risorse finanziarie disponibili dell’Ambito Territoriale; l’eventuale graduazione tra soggetti appartenenti alla medesima categoria avviene in base all’ISEE e alle condizioni sociali ed economiche. La mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Inoltre, l’omesso tentativo di accesso agli atti impedisce di giustificare la mancata individuazione dei controinteressati. Il Collegio ha ravvisato anche un ulteriore profilo di inammissibilità, derivante dalla mancata impugnazione della delibera regionale che disciplina la graduazione delle richieste: senza contestare tale atto, non possono essere fatte valere doglianze dirette ad affermare un diritto assoluto di tutti i soggetti con disabilità gravissima a ricevere o conservare l’assegno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare in appello e costituisce la base normativa della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
La mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato individuabile rende il ricorso inammissibile.
delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, allegato B, art. 6
Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale
La priorità riconosciuta alle persone con disabilità gravissima non comporta un diritto assoluto all’assegno; all’interno della categoria le richieste possono essere graduate in base alle condizioni sociali ed economiche.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati personali relativi alla salute e giustifica l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima nell’accesso a un assegno o a un fondo sociale non equivale a un diritto assoluto all’erogazione, quando la misura è condizionata dalle risorse finanziarie disponibili dell’Ambito Territoriale.
- Quando le risorse non consentono di soddisfare tutte le richieste di soggetti appartenenti alla medesima categoria prioritaria, l’amministrazione può graduare le domande secondo criteri sociali ed economici, quali l’ISEE e la valutazione delle condizioni di svantaggio, se previsti dalla disciplina applicabile.
- I soggetti collocati in graduatoria prima del ricorrente possono assumere la qualità di potenziali controinteressati quando l’accoglimento del ricorso potrebbe incidere sulla disponibilità delle risorse o sulla loro posizione nella graduatoria; la mancata notificazione ad almeno uno di essi comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
- La circostanza che i nominativi dei soggetti inseriti in graduatoria non siano pubblici non esonera il ricorrente dall’obbligo di attivarsi per individuare i controinteressati: occorre almeno esperire un tentativo di accesso agli atti funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio.
- Le doglianze dirette a contestare il criterio di graduazione delle domande o ad affermare un diritto assoluto all’erogazione della prestazione sono inammissibili se non è impugnato l’atto generale o presupposto che stabilisce quel criterio.
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