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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33204/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva riconosciuto parzialmente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente censura la mancata valutazione, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, del periodo di detenzione derivante dall'aggravamento della misura cautelare ai sensi dell'art. 276 c.p.p. a partire dal 12/13 marzo 2019: sostiene che l'aggravamento non ha legittimato l'esclusione totale dell'indennizzo perché al momento dell'aggravamento era già sottoposto ad una misura detentiva (arresti domiciliari) e pertanto l'eventuale periodo successivo andava indennizzato almeno quale restrizione domiciliare; contesta l'illogicità motivazionale del giudice di merito che ha escluso ogni indennizzo per il periodo successivo all'aggravamento senza articolare adeguato nesso causale tra le presunte condotte colpose e la prosecuzione della detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che: 1) il sindacato è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice del rinvio; 2) è corretto valutare ai fini dell'esclusione dell'indennizzo la condotta sia anteriore sia successiva all'adozione della misura cautelare, ma occorre un chiaro nesso causale tra tale condotta e la detenzione; 3) la Corte di appello ha omesso di motivare perché abbia escluso integralmente l'indennizzo per il periodo successivo all'aggravamento (13/03/2019 - 17/11/2020), nonostante l'aggravamento abbia comportato un incremento di afflittività rispetto a una misura detentiva già in corso; 4) va applicato il criterio aritmetico previsto dalla giurisprudenza e dall'art. 315 c.p.p. integrando la valutazione con la diversa afflittività delle misure (la detenzione carceraria è più afflittiva e la detenzione domiciliare ha coefficiente riduttivo), e il giudice del rinvio dovrà quantificare l'indennizzo tenendo conto del contributo causale del ricorrente all'aggravamento o al mantenimento della misura per ciascun periodo.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    La norma è interpretata nel senso che la sussistenza di dolo o colpa grave del detenuto, anche se manifestatasi dopo l'adozione della misura, può escludere o ridurre il diritto all'indennizzo purché sussista un rapporto causale apprezzabile tra la condotta e la detenzione; il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di tale condotta.

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale disposizione che autorizza l'aggravamento della misura cautelare; la Corte evidenzia che l'aggravamento ex art. 276 può essere rilevante ai fini della valutazione del contributo causale del detenuto al mantenimento o inasprimento della detenzione.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti massimi dell'indennizzo e al criterio di modulazione dell'importo spettante; la Corte conferma l'applicazione del parametro aritmetico per la quantificazione e la possibilità di adeguare il risultato alla specificità della vicenda.

  • art. 303 comma 4 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento per il termine massimo della custodia cautelare (sei anni) utilizzato nel calcolo aritmetico dell'indennizzo.

Massime di principio

  • Il diritto all'equa riparazione richiede che il giudice accerti l'assenza di dolo o colpa grave dell'interessato, valutando sia i comportamenti anteriori sia quelli successivi all'adozione della misura cautelare.
  • Per escludere o ridurre l'indennizzo la condotta colposa o dolosa deve avere un nesso causale apprezzabile con l'adozione, il mantenimento o l'aggravamento della detenzione; non è sufficiente il mero sospetto o condotte non causalmente connesse.
  • Quando la detenzione ingiusta origina da una misura già detentiva (es. arresti domiciliari) e successivamente si verifica un aggravamento (es. carcere), il giudice deve motivare la valutazione del contributo causale del detenuto e, se non ritenuto totalmente causale, modulare l'indennizzo tenendo conto della diversa afflittività delle misure.
  • La quantificazione dell'indennizzo deve seguire il parametro aritmetico previsto (rapporto tra tetto massimo previsto e durata massima di custodia espresso in giorni, moltiplicato per i giorni effettivi), ma il giudice può aumentare o diminuire il risultato entro i limiti massimi per adeguarlo alla specificità del caso e alla diversa gravità delle misure (es. coefficiente riduttivo per gli arresti domiciliari).
  • In presenza di motivazione carente o illogica relativa al nesso causale tra condotta del detenuto e durata/inasprimento della detenzione, la sentenza è annullabile e il giudice di merito dovrà ricalcolare l'indennizzo con esplicita valutazione causale per ciascun periodo.

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