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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26357/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, già giudicati con sentenza del Gup del Tribunale e poi definiti in appello con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in parziale riforma e con mera rideterminazione del trattamento sanzionatorio, hanno proposto separati ricorsi per cassazione. Le doglianze erano sovrapponibili: da un lato si denunciava violazione di legge in tema di continuazione perché, nell'aumento di pena per il reato satellite di lesioni gravissime, la Corte di appello aveva applicato oltre alla reclusione anche la multa, ritenuta non prevista dalla legge per quel reato; dall'altro si deduceva vizio di motivazione sul percorso logico di valutazione della prova. La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna illegalità della pena, poiché, nel caso di reato più grave punito con pena congiunta e reato satellite punito con pena detentiva, l'aumento deve riguardare entrambe le pene della violazione più grave. Ha inoltre osservato che, nel concordato in appello, il giudice non deve motivare su proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nullità assolute o inutilizzabilità, essendo la cognizione limitata ai motivi non rinunciati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso la sussistenza di una pena illegale, ritenendo corretta l'applicazione del principio secondo cui, in caso di reato più grave punito con pena congiunta e reato satellite punito con pena detentiva, l'aumento in continuazione investe entrambe le pene previste per il reato più grave. Ha altresì ritenuto non scrutinabile il vizio di motivazione prospettato, richiamando i limiti del controllo in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel concordato in appello il controllo di legittimità è limitato ai profili deducibili sulla formazione del consenso e sul contenuto difforme della decisione; non sono scrutinabili doglianze su motivi rinunciati o su vizi della pena che non integrino illegalità

  • art. 129 c.p.p.

    nel patteggiamento in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento, perché il tema non rientra nel perimetro cognitivo dopo la rinuncia ai motivi

  • art. 616 c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    richiamato come base normativa del concordato in appello, con effetti sulla limitazione dei motivi devoluti

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato come parametro del proscioglimento immediato, ma ritenuto non oggetto di motivazione necessaria nel caso di concordato in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    fondamento della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la validità della formazione del consenso, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata; restano invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sui vizi della motivazione non compatibili con la struttura del rito.
  • La determinazione della pena in continuazione non è illegale per il solo fatto che l'aumento comprenda anche una pena accessoria o congiunta prevista per il reato più grave, quando il reato satellite sia punito soltanto con pena detentiva: l'aumento deve estendersi a entrambe le componenti della sanzione prevista per il reato base.
  • Nel giudizio definito ex art. 599-bis c.p.p. il giudice di appello, una volta raccolto il concordato e in presenza di rinuncia ai motivi, non è tenuto a svolgere una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza resa in concordato in appello, rileva soltanto l'illegalità della pena, intesa come pena fuori dai limiti di legge o di specie diversa da quella prevista, non già una mera contestazione della sua quantificazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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