Cassazione Penale, Sentenza n. 10309/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte Militare d'Appello di Roma del 16/03/2022 che aveva riformato la sentenza di primo grado (Tribunale Militare di Verona) rideterminando la pena per il reato di "violata consegna pluriaggravata continuata". Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 120 c.p.m.p. e dell'art. 43 cod. pen., sostenendo che la condotta fosse colposa o frutto di mera negligenza e che la valutazione delle prove fosse viziata; (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), avendo la condotta riguardato un periodo limitato e non abituale; (3) errata esclusione delle circostanze attenuanti generiche e ingiustificato disconoscimento del comportamento processuale difensivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti sollecitino una rivalutazione di merito delle prove (censura inammissibile in sede di legittimità), che la valutazione negativa sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis e sulle circostanze attenuanti si fondi su argomentazione logica e coerente (ripetizione delle condotte, precedenti giudiziari e sanzioni disciplinari, gravità di almeno un episodio avvenuto presso deposito di munizioni), e che il terzo motivo fosse generico. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al concorso di reati/continuazione (menzionato nel capo di imputazione); utilizzato per qualificare la pluralità delle condotte come reato continuato/plurioffensivo
Invocato dal ricorrente rispetto alla valutazione dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che la censura sia inammissibile perché comporta una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità
Riferito all'elemento soggettivo del reato (dolo/colpa); la Corte ha richiamato la giurisprudenza che qualifica la violata consegna come reato d'evento di pericolo per il quale è sufficiente il dolo generico
Richiamato nella contestazione relativa alla qualificazione militare del reato e alle aggravanti previste nel contesto militare
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione sia una valutazione di merito e che il diniego sia motivato da ripetizione delle condotte, precedenti e dalla particolare gravità di almeno un episodio (deposito munizioni), escludendo la tenuità
Richiamato come criterio di valutazione per l'applicabilità dell'art. 131-bis: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito ai sensi di questo articolo per giustificare il diniego
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha osservato che il diniego delle attenuanti non si fonda solo sul comportamento processuale ma anche su precedenti giudiziari e sanzioni disciplinari, elementi non contestati specificamente
Corte Cost. n. 263 del 2000
Richiamata dalla giurisprudenza di merito per la nozione che la violazione di prescrizioni inerenti la consegna è reato di pericolo: la trasgressione è sufficiente per integrare il reato senza che sia richiesto un ulteriore evento dannoso concreto
Giurisprudenza di legittimità (es. Rv.243371)
Casi di legittimità richiamati per affermare che la violata consegna è reato di pericolo e che il dolo generico è sufficiente; la Cassazione ha ritenuto che i richiami giurisprudenziali giustifichino la valutazione del giudice di merito
Massime di principio
- La violata consegna (nei casi militari) è generalmente qualificata come reato di pericolo: la semplice trasgressione delle prescrizioni può integrare il reato senza la necessità di un concreto evento dannoso
- Per i reati omissivi di mera condotta (come la violata consegna) è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà della condotta difforme); la mera negligenza deve essere adeguatamente provata per essere ritenuta alternativa al dolo
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie dei giudici di merito quando la motivazione è logica e non manifestamente contraddittoria; le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili
- L'applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità) è una valutazione di merito: rilevano la durata, la ripetizione degli episodi, la loro gravità e il contesto (es. presidio di materiale pericoloso) e la presenza di precedenti/sanzioni disciplinari
- Il comportamento processuale difensivo (esercizio del diritto di difesa nel rendere una versione favorevole) non può di per sé giustificare la revoca delle attenuanti, ma il giudice può correttamente negarle se fonda la decisione su più elementi (precedenti, sanzioni, gravità dei fatti)
- Nel contesto militare il ruolo, il grado e l'anzianità di servizio possono aggravare la valutazione della condotta (es. maggior responsabilità del capo turno), influenzando l'esito su benefici e attenuanti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10094/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →