Cassazione Penale, Ordinanza n. 23631/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di detenzione di armi vietate o comunque in violazione della disciplina sulle armi. Il ricorso contestava il diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975, sostenendo in sostanza una minore offensività del fatto. La difesa assumeva che i giudici di merito avessero valorizzato, per escludere l'attenuante, il numero delle armi rinvenute e la loro potenzialità offensiva (tre tubi di metallo, un coltello di cm 30, una fionda e 288 biglie di acciaio), ma il motivo di ricorso è stato ritenuto generico perché mirava solo a una diversa lettura degli stessi dati fattuali già esaminati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul diniego dell'attenuante fosse meramente generica e si risolvesse nella richiesta di una diversa valutazione di merito degli elementi di fatto già considerati dalla Corte d'appello, la quale aveva motivato in modo non incongruo valorizzando qualità e quantità delle armi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della condanna per il reato in materia di armi; la sentenza richiama anche il comma 3 come base dell'attenuante negata dai giudici di merito.
art. 4, comma 3, L. n. 110 del 1975
prevede la circostanza attenuante oggetto di doglianza; il suo diniego è stato ritenuto correttamente motivato in relazione alla qualità e quantità delle armi rinvenute.
Massime di principio
- Il diniego di una circostanza attenuante fondato su qualità e quantità delle armi rinvenute è legittimo quando il giudice di merito fornisce una motivazione non incongrua e coerente con i dati fattuali acquisiti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e alternativa valutazione degli stessi elementi di fatto già apprezzati dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logicamente sostenibile.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri in modo generico il giudizio di merito sulla minore offensività del fatto, senza evidenziare reali vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23466/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23467/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23469/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23470/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23472/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23473/2026 del 25/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →