Cassazione Penale, Ordinanza n. 17380/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo dedotto fosse carente di interesse poiché diretto a ottenere una correzione meramente formale e priva di effetti favorevoli. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo: lamenta la carenza di motivazione in ordine a un asserito errore della Corte territoriale sul luogo in cui si sarebbero svolti i fatti oggetto di contestazione. La censura mira, in sostanza, a ottenere una correzione della motivazione su un punto ritenuto privo di effetti utili per la posizione del ricorrente. La Corte di cassazione rileva che il motivo è privo di interesse, perché l'eventuale correzione richiesta sarebbe irrilevante e non comporterebbe alcun vantaggio concreto per il ricorrente.
Norme richiamate
Viene applicata la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio motivazionale privo di interesse concreto, quando la correzione richiesta non sia idonea a produrre alcun effetto favorevole per il ricorrente.
- L'interesse ad impugnare richiede un'utilità pratica e attuale della censura: non sono ammissibili doglianze che perseguano soltanto una rettifica formale della motivazione senza incidenza sul decisum o sulla posizione dell'impugnante.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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