Cassazione Civile, Ordinanza n. 03905/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia origina da un contratto di appalto per la fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico del valore di euro 348.600,00. Il committente sosteneva che l'appaltatore, o comunque il soggetto che di fatto gestiva la società fornitrice, avesse violato l'accordo sul pagamento rateale pretendendo il saldo immediato e una maggiorazione non pattuita, e che l'impianto installato non producesse energia. Il bene sarebbe risultato inoltre abusivo, con conseguente ordine di demolizione e un procedimento penale per violazioni urbanistiche da cui il ricorrente sarebbe stato assolto per difetto dell'elemento soggettivo. Il committente aveva già ottenuto la risoluzione del contratto in sede civile, un decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme versate e l'ammissione al passivo nel fallimento della società appaltatrice; nel procedimento penale le statuizioni civili erano state poi devolute al giudice civile dopo l'annullamento dell'assoluzione del solo soggetto ritenuto di fatto gestore della società. Riassunta la domanda risarcitoria davanti al giudice civile, il ricorso per cassazione contro la decisione di rigetto della Corte d'appello è stato però dichiarato inammissibile per mancanza della procura speciale al difensore, non essendo la procura allegata né depositata, con conseguente difetto di rappresentanza processuale.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle doglianze perché ha rilevato che nel fascicolo mancava la procura al difensore, indicata solo nell'intestazione del ricorso come rilasciata a margine ma non allegata né depositata. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del necessario requisito di rappresentanza processuale. Non ha pronunciato sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis
La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca agli atti la procura speciale al difensore, poiché difetta il necessario requisito di rappresentanza processuale.
- La mera indicazione nell'intestazione del ricorso della presenza di una procura "a margine" non è sufficiente se la procura non risulta materialmente allegata o depositata nel fascicolo.
- In caso di inammissibilità del ricorso e di mancata costituzione dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- La declaratoria di inammissibilità determina l'applicazione, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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