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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18302/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di doglianze già valutate e, in parte, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Nel ricorso per cassazione venivano riproposte censure già esaminate dai giudici di merito, sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre i motivi sono stati ritenuti generici perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata, relativa al reato di evasione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già vagliate dai giudici di merito, senza offrire specifici argomenti di critica alla motivazione impugnata.
  • Non può essere devoluta in cassazione una mera richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti, quando ciò non si traduca in un vizio logicamente e giuridicamente censurabile della motivazione.
  • I motivi di ricorso devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la loro genericità comporta l'inammissibilità del gravame.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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