Cassazione Penale, Ordinanza n. 38944/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo, con un primo motivo, travisamento della prova, vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. nonché della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p., sostanzialmente per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e l'accoglimento della propria tesi difensiva. Con un secondo motivo eccepiva la violazione del ne bis in idem in relazione al capo A), sostenendo che sul medesimo fatto vi fosse già una sentenza straniera, ma senza aver devoluto compiutamente la questione al giudice di appello e senza fornire una documentazione idonea e legalizzata della decisione estera. Con un terzo motivo lamentava il vizio di motivazione sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva, pur a fronte della motivazione della corte territoriale che aveva escluso la sostituzione per la pena inflitta, superiore a un anno di reclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità se non nei limiti del controllo sulla mera esistenza e consistenza del mezzo di prova. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo introduceva questioni di fatto non devolute in appello e comunque non adeguatamente documentate, poiché la sentenza straniera invocata non risultava provata secondo le forme richieste, mancando la legalizzazione del documento. Il terzo motivo è stato giudicato aspecifico e manifestamente infondato, perché non si confrontava con la specifica motivazione della Corte d'appello sulla non concedibilità della pena sostitutiva in ragione del quantum di pena detentiva superiore a un anno. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come parametro di valutazione della prova, ma la censura che ne invocava la violazione è stata ritenuta in sostanza una richiesta di rivalutazione del merito, non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati
richiamato quale regola di giudizio sulla condanna oltre ogni ragionevole dubbio, ma la doglianza è stata considerata una mera contestazione del giudizio di merito
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
richiamato per il vizio di aspecificità del ricorso, configurabile quando l'impugnazione non si confronta con le ragioni della decisione censurata
richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio finalizzata a sostituire la lettura dei fatti operata dal giudice di merito, salvo il ristretto controllo sulla effettiva esistenza del mezzo di prova e sulla non divergenza del suo risultato rispetto a quanto affermato in sentenza.
- La deduzione del travisamento della prova non può tradursi in una nuova critica di merito all'attendibilità dei testi o alla ricostruzione fattuale, poiché ciò eccede i limiti del controllo di cassazione.
- Una questione di ne bis in idem fondata su una precedente sentenza straniera deve essere specificamente devoluta e adeguatamente documentata secondo le forme richieste per l'efficacia dell'atto in Italia; in mancanza, la censura è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito di legittimità.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche o già formulate senza confutare il percorso argomentativo del giudice di merito.
- La mancata concessione di una pena sostitutiva può essere legittimamente fondata sul superamento del limite edittale o applicativo previsto dalla legge; il ricorso che non si misuri con tale autonoma ragione è manifestamente infondato.
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