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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37109/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato il beneficio dell'indulto (legge 31/07/2006 n.241) concesso per una pena di 3 anni di reclusione: il ricorrente deduce (1) violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione avrebbe valutato la sanzione edittale minima (con riduzione) anziché la "pena concretamente inflitta" a titolo di aumento in continuazione; e (2) insufficiente motivazione perché non sarebbe stata frazionata e quantificata la porzione di pena riferibile al segmento del reato cadente nel quinquennio rilevante dall'entrata in vigore della legge sull'indulto (2006), essendo il reato permanente commesso dal 2009 al 2013.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che: (i) il corretto criterio di valutazione, confermato dalle Sezioni Unite (n.21501/2009), è considerare per i reati in continuazione l'aumento di pena concretamente inflitto per ciascun reato-satellite e non la sanzione edittale minima; tuttavia, anche applicando correttamente tale criterio, l'aumento di pena risultante per il delitto di associazione mafiosa era pari a 3 anni e 4 mesi, quindi superiore al limite di 2 anni e giustificava la revoca dell'indulto; (ii) l'eccezione relativa alla frammentazione del reato permanente è infondata: per i reati permanenti è sufficiente che un qualsiasi segmento del reato cada nel quinquennio per rendere rilevante l'infrazione ai fini della revoca. Inoltre la doglianza relativa a una successiva sentenza di rideterminazione della pena è stata ritenuta generica perché il ricorrente non ha indicato la misura risultante da quella sentenza.

Norme richiamate

  • Legge 31 luglio 2006, n.241 (indulto)

    Fonte normativa del beneficio dell'indulto e delle condizioni di revoca; rilevante la regola secondo cui la revoca può intervenire se si accerta un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge

  • Art. 416bis cod. pen.

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso utilizzata per qualificare il reato che ha determinato l'aumento di pena ritenuto rilevante ai fini della revoca

  • Sez. U, Sent. n.21501 del 23/04/2009 (Astone)

    in tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali - compreso quello più grave - siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta; a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato

    Stabilisce il criterio prevalente: per reati in continuazione si deve considerare l'aumento di pena concretamente inflitto per ciascun reato-satellite ai fini della revoca dell'indulto

  • Sez. 1, Sent. n.2060 del 11/11/2008 (Marincola)

    Orientamento precedente, ora superato, che prescriveva di considerare la sanzione edittale minima con massima riduzione per valutare la revoca; citato per confronto

  • Sez. 1, n.36866 del 03/02/2023 (Cava)

    Conferma il principio che, per reati permanenti, è sufficiente che un qualsiasi segmento del reato cada nel quinquennio per renderlo rilevante ai fini della revoca dell'indulto

  • Sez. 1, n.42384 del 28/05/2016 (Leo)

    Ulteriore conferma dell'orientamento sulla rilevanza dei segmenti temporali nei reati permanenti in relazione alla fruizione dell'indulto

  • Sez. 1, n.1746 del 08/03/2000 (Fazio)

    Giurisprudenza di riferimento che supporta la regola applicata ai reati permanenti e alla valutazione della loro incidenza sul beneficio

Massime di principio

  • Per reati uniti in continuazione la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto è l'aumento concretamente inflitto a titolo di continuazione per ciascun reato-satellite e non la sanzione edittale minima astratta
  • Per i reati permanenti è sufficiente che un qualsiasi segmento della condotta cada nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto perché il reato sia rilevante ai fini della revoca
  • Se si contesta la misura della pena sulla base di una sentenza successiva, occorre precisare e documentare la concreta nuova determinazione della pena; deduzioni generiche sono inammissibili
  • Anche se il giudice dell'esecuzione avesse applicato un criterio superato, la revoca dell'indulto resiste se, applicando il criterio corretto, la pena concretamente accertata rimane superiore alla soglia rilevante (nel caso, due anni)
  • In caso di sentenze che non specificano la pena attribuita a ciascun reato in continuazione, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato e quantificare la "quota" di pena riferibile a ciascun reato

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