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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07212/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La persona interessata aveva proposto istanza di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., rigettata dalla Corte di appello di Milano con ordinanza emessa all'esito di udienza camerale. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione. Il ricorso, tuttavia, è stato presentato oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, avvenuta il 6 agosto 2024, mentre il ricorso risulta depositato il 27 settembre 2024. La censura esaminata dalla Corte di cassazione riguarda quindi esclusivamente la tempestività dell'impugnazione e non il merito del diniego di riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha rilevato che, per le domande di riparazione per ingiusta detenzione decise con ordinanza della Corte d'appello, il ricorso per cassazione va proposto nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza. Poiché nel caso concreto il ricorso è stato depositato oltre tale termine, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile senza formalità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    individua il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, oggetto dell'istanza decisa dalla Corte d'appello.

  • art. 315 c.p.p.

    richiamato quale base della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza sulla riparazione per ingiusta detenzione.

  • art. 646 c.p.p.

    richiamato, nel testo, insieme all'art. 315 c.p.p., per la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza.

  • art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. a, c.p.p.

    stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per fondare la valutazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, l'ordinanza della Corte d'appello è ricorribile per cassazione nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
  • La tardività del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche senza formalità quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione tardiva, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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