Cassazione Penale, Ordinanza n. 32625/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nell'inammissibile impugnazione, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. Nell'unico motivo deduceva, da un lato, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, assumendo come spirato il relativo termine. La Corte di cassazione ha rilevato che la questione sull'art. 131-bis era nuova perché non ritualmente devoluta al giudice di appello, e comunque il motivo non conteneva reali censure di legittimità ma solo una richiesta di diverso apprezzamento del fatto; quanto alla prescrizione, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza perché il termine applicabile era di dieci anni, in ragione della recidiva, e risultava inoltre sospeso per il periodo indicato.
Norme richiamate
Richiamato quale base del delitto tentato oggetto di conferma di condanna.
Richiamato quale norma incriminatrice del furto contestato e confermato nei gradi di merito.
Richiamato come circostanza aggravante del furto contestato.
La Corte afferma che la questione della particolare tenuità è inammissibile in cassazione quando non sia stata specificamente devoluta al giudice di appello, salvo ipotesi rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
Richiamato ai fini del calcolo del termine di prescrizione, aumentato in ragione della recidiva.
Richiamati per individuare la durata della prescrizione e le cause di sospensione/interruzione rilevanti nel calcolo del termine.
Indicato quale base della condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili prima.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere specifiche censure di legittimità alla decisione impugnata; non è sufficiente prospettare una diversa ricostruzione o un alternativo apprezzamento del fatto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non era stata ritualmente posta al giudice di merito.
- Nel calcolo della prescrizione occorre applicare il termine base aumentato per effetto della recidiva contestata e tenere conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando emerga colpa nell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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