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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40927/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: si deduceva violazione di norme procedurali e penali (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione ad artt. 416-bis, 56, 110, 629 c.p., nonché artt. 273 e 309 c.p.p.). Nel merito si contestava l'insufficiente individuazione del ruolo specifico del ricorrente nei singoli episodi estorsivi (mancanza di ruolo esecutivo o deliberativo chiaro), la mancata identificazione certa degli esercizi vittime, l'assenza di prova della concreta realizzazione della pretesa estorsiva (mancata indicazione del momento del versamento delle somme) e, quanto al capo di partecipazione ad associazione mafiosa, l'assenza di elementi idonei a dimostrare un ruolo che non fosse meramente esecutivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per carattere reiterativo di questioni già esaminate e risolte dal tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse compiuto una completa e analitica valutazione del materiale indiziario (conversazioni, pianificazioni, ripartizione dei profitti, identificazione degli esercizi) e che le doglianze del ricorrente rappresentassero una mera rivalutazione alternativa dei medesimi elementi non consentita in sede di legittimità. Quanto al reato associativo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la reiterazione di condotte esecutive, teleologicamente rivolte al perseguimento degli scopi dell'associazione, può sufficiente a dimostrare l'organicità del soggetto a fronte di un contesto mafioso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione e violazione di norme sostanziali e procedurali; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e reiterativo, quindi inammissibile

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sul delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sufficiente la reiterazione di attività esecutive, nel contesto probatorio, per ricavare l'organicità del ricorrente nell'associazione, richiamando orientamento delle Sezioni Unite

  • artt. 56 e 110 c.p.

    Principi sul concorso di persone nel reato; impiegati dalla Corte per valutare la partecipazione del ricorrente alle condotte estorsive come contributo esecutivo in un quadro associativo

  • art. 629 c.p.

    Norma sull'estorsione; la Corte ha ritenuto che il riesame abbia adeguatamente documentato gli elementi indiziari relativi a più episodi estorsivi (pianificazione, individuazione delle vittime, ripartizione profitti)

  • art. 273 e art. 309 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate dal ricorrente in relazione alla formazione degli atti e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse ottemperato ai requisiti motivazionali richiesti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale citata per il riassunto del motivo in cassazione; utilizzata per la corretta formulazione dell'impugnazione

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Criteri di motivazione dell'ordinanza di riesame: la Corte ha richiamato il modello di motivazione previsto dalla norma e valutato che il giudice del riesame vi si è attenuto

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Modello di motivazione richiamato come riferimento strutturale per la decisione di riesame; la Corte ha valutato la conformità della motivazione del riesame a tale modello, con gli adattamenti necessari

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione in determinate ipotesi; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi di tale disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità; applicata per la condanna a euro 3.000,00

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza (comunicazioni/annotazioni); la Corte ha ordinato l'invio agli uffici competenti

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro decisioni sul riesame di misure cautelari la Corte verifica la correttezza e la sufficienza della motivazione del giudice di merito ma non può procedere a rinnovata valutazione del merito o a diversa ponderazione degli indizi: le critiche che rappresentano una lettura alternativa degli stessi elementi sono inammissibili
  • Le doglianze già approfonditamente esaminate dal tribunale del riesame rischiano di essere dichiarate reiterative e quindi il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile; il difensore deve indicare profili di diritto non già risolti o nuovi vizi specifici nella motivazione
  • Quanto al reato associativo di tipo mafioso, la giurisprudenza recente ammette che la mera reiterazione di condotte esecutive, se teleologicamente orientate al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione, possa dimostrare l'organicità del soggetto, anche in assenza di compiti direttivi espliciti
  • Per i reati di estorsione è utile, per contrastare misure cautelari, far emergere documentalmente le carenze probatorie: assenza di individuazione certa delle vittime, mancanza di elementi che dimostrino l'effettivo pagamento o la consumazione dell'extorsio, o la mancata individuazione del ruolo concreto dell'imputato in ciascun episodio
  • In fase di riesame è determinante che il giudice affronti in modo analitico e punto per punto le obiezioni difensive: se lo fa, ciò rende difficile la riforma in cassazione salvo vizi formali o palesi errori di diritto

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