Cassazione Penale, Sentenza n. 7995/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione del decreto che ha confermato la confisca di prevenzione di un immobile ubicato in Bari, formalmente intestato al padre (Michele Covelli). Il ricorrente deduceva l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione, censurando la motivazione della Corte territoriale come apodittica e contraddittoria. Contestava l'assunto di "evasione seriale" e il reimpiego di proventi illeciti (versamenti su conti di congiunti e rimesse in contanti), sosteneva la liceità delle fonti di reddito, l'irrelevanza temporale dell'acquisto dell'immobile rispetto alle condotte contestate (assoluzione/ prescrizione per alcuni anni) e l'insussistenza dell'interposizione fittizia; infine evidenziava che l'estinzione parziale del debito tributario avrebbe eliminato l'utile illecito invocato a giustificazione della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il ricorrente non aveva un interesse concreto e attuale all'impugnazione perché l'immobile era titolare esclusivo del padre, pertanto l'eventuale riforma non gli avrebbe recato alcun vantaggio giuridico. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
Il ricorrente invocava violazioni di queste norme in relazione ai presupposti della misura di prevenzione (pericolosità sociale, presupposti soggettivi/oggettivi). La Corte di Cassazione non ha esaminato il merito, dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
Riferimento alla disciplina delle "condotte fraudolente" tributarie: il ricorrente sosteneva che i versamenti sui conti dei genitori non costituiscono mezzo fraudolento ai sensi della norma. La Cassazione non ha valutato nel merito tale questione dovendo dichiarare l'inammissibilità.
Citato dal ricorrente in relazione all'offensiva dell'accusa e alla qualificazione fattuale posta a fondamento della misura; la Corte territoriale avrebbe basato l'accertamento cautelare anche su tale fattispecie.
Norma richiamata dalla Cassazione per ricordare il requisito dell'interesse all'impugnazione quale condizione di ammissibilità: l'interesse deve essere attuale e concreto e mirare ad ottenere un vantaggio giuridico dall'impugnazione.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di inammissibilità per colpa nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. U. n. 4880/15 (Spinelli) e altre citate (Poli, Loiero, Radosavljevic)
Richiamati principi secondo i quali, in materia di confisca di prevenzione e interposizione fittizia, è il terzo (titolare formale del bene) ad avere interesse diretto a dimostrare la lecita acquisizione e ad impugnare per ottenere la restituzione.
Massime di principio
- Per proporre ricorso in cassazione contro una confisca di prevenzione è necessario un interesse concreto e attuale: l'impugnazione deve poter realizzare un vantaggio giuridico per il ricorrente (es. ottenere la restituzione del bene o la cancellazione di vincoli sul bene).
- Se il bene è formalmente intestato a un terzo (es. un genitore), solo il titolare formale ha generalmente interesse diretto e legittimazione a chiedere la restituzione o a dimostrare l'assenza di interposizione fittizia; un soggetto diverso può risultare privo di interesse se la sentenza favorevole non gli porterebbe beneficio giuridico diretto.
- La misura di prevenzione richiede un nesso temporale e pertinenziale tra la pericolosità sociale (o l'attività illecita accertata) e l'acquisizione del bene: per la confisca occorre che il bene sia riconducibile, anche in concreto, ai proventi dell'attività illecita o che sia stato acquisito in periodo significativo di criminalità.
- L'estinzione o la rateizzazione del debito tributario e il pagamento delle somme dovute non eliminano automaticamente ogni profilo probatorio relativo alla provenienza illecita di risorse: l'assenza di interesse all'impugnazione può comunque precludere la valutazione nel merito.
- In situazioni analoghe, prima di proporre impugnazioni è opportuno valutare la titolarità formale del bene e l'effettiva utilità della pronuncia: se non si è titolari del bene, conviene che a impugnare sia il soggetto formale interessato o che si agisca per far emergere la titolarità effettiva prima di esperire rimedi di gravame.
- La mancata ammissione del ricorso per carenza di interesse non pregiudica le valutazioni di merito sui profili di prova e sulla sussistenza della fittizia intestazione, che richiedono essere esperite dal soggetto legittimato.
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