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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36123/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo unico riproduceva profili di censura già adeguatamente vagliati e respinti dalla Corte d’appello con argomenti giuridici corretti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 27 maggio 2025. Con un motivo unico ha riproposto censure relative al giudizio di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione della recidiva, già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. Il testo non specifica il reato contestato né la pena applicata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti che il ricorrente sia incorso senza colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, con un motivo meramente riproduttivo, ripropone censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia riconoscibile l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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