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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29921/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616, comma 1, c.p.p. La condanna per furto con strappo è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna del Tribunale di Milano per furto con strappo. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 56 c.p., sostenendo, in sostanza, che la condotta dovesse essere qualificata come tentativo e non come reato consumato. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché sostanzialmente diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto e comunque manifestamente infondata, poiché, secondo il consolidato orientamento richiamato, il furto è consumato quando l'agente consegue anche solo per breve tempo la autonoma disponibilità del bene sottratto, ancorché nel medesimo luogo della sottrazione.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità del tentativo; la Corte esclude che nel caso concreto ricorra il tentativo, affermando che vi è furto consumato quando il bene è entrato nella autonoma disponibilità dell'agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo della sottrazione.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel delitto di furto, la consumazione si verifica quando l'agente consegue l'autonoma disponibilità del bene sottratto, anche se tale disponibilità è soltanto momentanea e avviene nel medesimo luogo in cui la cosa è stata prelevata.
  • La qualificazione della condotta come tentativo ex art. 56 c.p. è esclusa quando dagli accertamenti di merito risulti già perfezionata la sottrazione con disponibilità autonoma del bene; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del fatto.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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