Cassazione Penale, Ordinanza n. 05980/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 9 maggio 2024, censurando la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo è generico e indeterminato, perché non indica in modo specifico quali elementi della motivazione sarebbero erronei o illogici; di conseguenza non consente al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi ed esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; deve indicare con precisione gli elementi posti a fondamento della censura, altrimenti l'impugnazione è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare genericamente la motivazione della sentenza impugnata, senza individuare specificamente le ragioni di fatto o di diritto censurate.
- Il requisito di specificità del motivo di impugnazione impone che la parte indichi gli elementi concreti della motivazione ritenuti erronei, così da consentire al giudice di legittimità di esercitare effettivamente il controllo richiesto.
- Quando il ricorso è privo di specificità e non consente di comprendere l'oggetto della censura, la Corte può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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