Sentenza del 01/07/2015 n. 6086 - Comm. Trib. Prov. Milano
Atti impugnabili - Fermo amministrativo - Preavviso - Impugnabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo, ritenendolo autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La questione riguardava la possibilità di impugnare il fermo prima della sua effettiva iscrizione e, quindi, prima che producesse una lesione concreta nella sfera patrimoniale e giuridica del debitore.
La decisione
Il ricorso è stato escluso o dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il fermo amministrativo, nella fase di preavviso, non è stato considerato un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, poiché non determina ancora alcuna menomazione concreta del patrimonio del destinatario. L'interessato potrà eventualmente contestare il provvedimento quando il fermo sarà effettivamente iscritto o quando si produrrà una lesione attuale della sua sfera giuridica. La decisione è conforme ai precedenti di Cass. n. 20301/2008 e Cass. n. 8890/2009.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Il preavviso di fermo, non producendo ancora una lesione concreta e attuale, non è stato ricondotto tra gli atti impugnabili in via autonoma.
Massime di principio
- Un atto preparatorio o un semplice preavviso è normalmente impugnabile solo se produce una lesione concreta, attuale e immediata della posizione giuridica del destinatario.
- La mera possibilità futura che venga adottata una misura esecutiva o cautelare non basta, di regola, a dimostrare l'interesse ad agire.
- In materia tributaria occorre verificare se l'atto rientra nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
- Il preavviso di fermo può acquisire rilevanza processuale quando il fermo venga effettivamente iscritto o quando, in base alle circostanze concrete, determini già una limitazione attuale dei diritti del contribuente.
- La valutazione dell'impugnabilità dipende dagli effetti effettivamente prodotti dall'atto, non solo dalla sua denominazione formale.
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