Cassazione Penale, Sentenza n. 14657/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., con riferimento agli artt. 142 e 292 c.p.p., lamentando contraddittorietà e illogicità della motivazione e, principalmente, la nullità dell'ordinanza di aggravamento per mancata traduzione del provvedimento all'imputato che non comprende la lingua italiana (necessità di interprete spagnolo). Sosteneva che l'ordinanza aggravante non gli era stata tradotta e citava giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato il principio che, ove dagli atti risulti che l'imputato non conosce la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento che dispone misure cautelari personali (e, per analogia, degli atti che aggravano la misura) determina la nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., richiamando l'art. 143 c.p.p. (anche nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 32/2014 e dalla direttiva 2010/64/UE). Ha rilevato che, nel caso concreto, dagli atti risultava evidente la mancata conoscenza dell'italiano e che la rinuncia alla traduzione scritta non escludeva il diritto alla traduzione orale. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza di aggravamento del 21/9/2023, ordinando il ripristino degli arresti domiciliari per Perez Nunez William Nazareth e disponendo la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
Articolo richiamato come base di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge (motivo di ricorso relativo a illogicità e contraddittorietà della motivazione)
Riferimento procedurale richiamato nel motivo di ricorso; contestualmente considerato nella valutazione complessiva delle nullità e delle garanzie procedurali
Norma menzionata nel ricorso come riferimento alle formalità procedurali; evocata nel contesto delle nullità processuali
"i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali"
Stabilisce l'obbligo di traduzione scritta degli atti (nella versione aggiornata dal d.lgs. n. 32/2014 in attuazione della direttiva 2010/64/UE) per gli atti che incidono sulla libertà personale; la Corte ha ritenuto che per analogia tale obbligo si estende anche ai provvedimenti che aggravano la misura cautelare
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica la nullità degli atti per omessa traduzione a soggetti che non conoscono la lingua; la Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione dell'ordinanza aggravante integra tale nullità
d.lgs. n. 32/2014 (attuazione direttiva 2010/64/UE)
Ha modificato l'art. 143 c.p.p. prevedendo l'obbligo di traduzione scritta entro termine congruo per gli atti che dispongono misure cautelari personali; richiamato come fondamento dell'obbligo di traduzione
Direttiva 2010/64/UE
Fonte europea che impone garanzie di traduzione e interpretazione per gli indagati/imputati che non comprendono o non parlano la lingua del procedimento; alla base delle modifiche legislative recepite dal d.lgs. n. 32/2014
Norma citata in relazione all'obbligo di comunicazione al Procuratore Generale per gli atti annullati dalla Corte
Sezioni Unite - ud. 26/10/2023 (Niecko)
Giurisprudenza consolidata richiamata: afferma che l'omessa traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di chi non conosce l'italiano determina la nullità dell'atto (principio invocato e fatto proprio dalla Corte nel caso in esame)
Sezione 6, sent. n. 45293 del 8/11/2023 (Burri)
Precedente richiamato per affermare l'analogia tra provvedimenti che incidono sulla libertà personale e la necessità di traduzione anche per atti diversi dalla prima ordinanza cautelare (es. rigetto o aggravamento)
Massime di principio
- Se dagli atti emerge che l'imputato non conosce la lingua del procedimento, gli atti che incidono sulla libertà personale (custodia cautelare e suoi aggravamenti) devono essere tradotti; l'omissione della traduzione può comportare la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- L'obbligo di traduzione previsto dall'art. 143 c.p.p. (nella versione risultante dal d.lgs. n. 32/2014) si applica anche, per analogia in bonam partem, ai provvedimenti che aggravano la misura cautelare, data la medesima incidenza sulla libertà personale
- La rinuncia alla traduzione scritta non equivale a rinuncia alla traduzione orale: va verificato e annotato con chiarezza il consenso dell'imputato a rinunciare esplicitamente a ogni forma di traduzione implicante la comprensione del provvedimento
- In caso di omissione della traduzione di un atto cautelare o di aggravamento che colpisce chi non conosce la lingua, la conseguenza pratica può essere l'annullamento senza rinvio dell'atto e il ripristino della situazione cautelare precedente
- Per evitare censure, le autorità giudiziarie devono accertare fin dall'arresto/segnalazione la necessità di interprete, prevedere la traduzione scritta degli atti rilevanti entro termini congrui e documentare qualsiasi rinuncia espressa e consapevole
- La giurisprudenza di legittimità tende ad applicare i principi della direttiva 2010/64/UE e del d.lgs. n. 32/2014 in modo estensivo per tutelare efficacemente i diritti di difesa degli stranieri non italofoni
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