Cassazione Penale, Sentenza n. 42638/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia per nullità dell'interrogatorio di garanzia e della misura cautelare. La ricorrente contestava la legittimità dell'uso dell'interrogatorio "per rogatoria" ai sensi dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 150/2022: il provvedimento che fissava l'interrogatorio non avrebbe motivato perché il Gip che aveva disposto la misura non potesse procedere personalmente o mediante collegamento a distanza, e la difesa non aveva avuto tempo per chiedere la modalità a distanza; la difesa sosteneva inoltre di aver tempestivamente eccepito la nullità per lo svolgimento in rogatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la riforma di cui al d.lgs. 150/2022 ha introdotto la possibilità di partecipazione a distanza ma subordinandola alla preventiva richiesta dell'interessato e all'autorizzazione del giudice; (ii) la delega dell'interrogatorio ad altro giudice (rogatoria) è un atto organizzativo non soggetto al regime motivazionale proprio dei provvedimenti giurisdizionali e, pertanto, la scelta di delegare non determina una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.; (iii) dagli atti risultava che la difesa non aveva mai richiesto l'interrogatorio a distanza né aveva riproposto in modo tempestivo davanti al giudice delegato la specifica eccezione di nullità per svolgimento in rogatoria; (iv) la giurisprudenza di legittimità già aveva escluso l'illegittimità della delega quando motivata con la sola esigenza organizzativa. Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza impugnata; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
"Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio" e le disposizioni sul comma quinto come riformulate dal d.lgs. 150/2022
La riforma ha introdotto la partecipazione a distanza ma l'applicazione richiede la preventiva richiesta della parte e l'autorizzazione del giudice; il giudice che delega l'interrogatorio non è automaticamente obbligato a motivare la scelta con le stesse modalità dei provvedimenti decisori.
d.lgs. 150/2022 (art. 13 comma 1 lett. b)
Ha modificato l'art. 294 introducendo la possibilità del videocollegamento e la subordinazione della delega all'impossibilità di procedere mediante partecipazione a distanza, nonché disposizioni sulla documentazione audiovisiva dell'interrogatorio.
art. 6-bis (comma introdotto) relativo alla riproduzione audiovisiva
"Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva..."
Prevede la registrazione audiovisiva ovvero fotografica dell'interrogatorio quando la partecipazione a distanza è autorizzata o quando la disponibilità tecnica è limitata.
Elenca le nullità di ordine generale; la Corte ha escluso che la scelta di delegare l'interrogatorio o di non procedere da remoto costituisca una nullità riconducibile a queste ipotesi.
Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; utilizzato per quantificare l'onere pecuniario (euro 3.000) a carico della ricorrente.
artt. 111, 3, 117, 25 Cost.
Richiamati nella giurisprudenza citata: la delega dell'interrogatorio è stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali (motivazione, pari trattamento, giudice naturale) perché si tratta di atto organizzativo e non di provvedimento decisorio che limiti i diritti fondamentali.
Massime di principio
- L'interrogatorio di garanzia mediante videocollegamento è possibile, ma soltanto se la persona o il difensore ne chiede espressamente la modalità e il giudice autorizza: pertanto, l'iniziativa deve partire dalla parte interessata.
- La delega dell'interrogatorio ad altro giudice (rogatoria) è un atto organizzativo che non richiede la stessa motivazione di un provvedimento giurisdizionale; la sua sola adozione non determina automaticamente una nullità rilevante.
- Per far valere la nullità di un interrogatorio per svolgimento in rogatoria o per mancata adozione della modalità a distanza occorre eccepirla tempestivamente: l'assenza di un'obiezione immediata può precluderne la rilevanza.
- Se la difesa ritiene impossibile esercitare pienamente il diritto di difesa per modalità o per mancata trasmissione di atti, deve rappresentarlo chiaramente e tempestivamente al giudice competente; la ricezione tardiva dell'avviso non esclude automaticamente l'onere di richiedere la modalità a distanza.
- Le questioni riguardanti la legittimità della delega e della mancata motivazione sono state già affrontate in giurisprudenza di legittimità e, salvo specifiche e gravi condotte che ledano i diritti fondamentali, la scelta organizzativa del giudice è difficile da annullare ex nunc.
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