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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42638/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia per nullità dell'interrogatorio di garanzia e della misura cautelare. La ricorrente contestava la legittimità dell'uso dell'interrogatorio "per rogatoria" ai sensi dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 150/2022: il provvedimento che fissava l'interrogatorio non avrebbe motivato perché il Gip che aveva disposto la misura non potesse procedere personalmente o mediante collegamento a distanza, e la difesa non aveva avuto tempo per chiedere la modalità a distanza; la difesa sosteneva inoltre di aver tempestivamente eccepito la nullità per lo svolgimento in rogatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la riforma di cui al d.lgs. 150/2022 ha introdotto la possibilità di partecipazione a distanza ma subordinandola alla preventiva richiesta dell'interessato e all'autorizzazione del giudice; (ii) la delega dell'interrogatorio ad altro giudice (rogatoria) è un atto organizzativo non soggetto al regime motivazionale proprio dei provvedimenti giurisdizionali e, pertanto, la scelta di delegare non determina una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.; (iii) dagli atti risultava che la difesa non aveva mai richiesto l'interrogatorio a distanza né aveva riproposto in modo tempestivo davanti al giudice delegato la specifica eccezione di nullità per svolgimento in rogatoria; (iv) la giurisprudenza di legittimità già aveva escluso l'illegittimità della delega quando motivata con la sola esigenza organizzativa. Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza impugnata; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 294 cod. proc. pen.

    "Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio" e le disposizioni sul comma quinto come riformulate dal d.lgs. 150/2022

    La riforma ha introdotto la partecipazione a distanza ma l'applicazione richiede la preventiva richiesta della parte e l'autorizzazione del giudice; il giudice che delega l'interrogatorio non è automaticamente obbligato a motivare la scelta con le stesse modalità dei provvedimenti decisori.

  • d.lgs. 150/2022 (art. 13 comma 1 lett. b)

    Ha modificato l'art. 294 introducendo la possibilità del videocollegamento e la subordinazione della delega all'impossibilità di procedere mediante partecipazione a distanza, nonché disposizioni sulla documentazione audiovisiva dell'interrogatorio.

  • art. 6-bis (comma introdotto) relativo alla riproduzione audiovisiva

    "Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva..."

    Prevede la registrazione audiovisiva ovvero fotografica dell'interrogatorio quando la partecipazione a distanza è autorizzata o quando la disponibilità tecnica è limitata.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Elenca le nullità di ordine generale; la Corte ha escluso che la scelta di delegare l'interrogatorio o di non procedere da remoto costituisca una nullità riconducibile a queste ipotesi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; utilizzato per quantificare l'onere pecuniario (euro 3.000) a carico della ricorrente.

  • artt. 111, 3, 117, 25 Cost.

    Richiamati nella giurisprudenza citata: la delega dell'interrogatorio è stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali (motivazione, pari trattamento, giudice naturale) perché si tratta di atto organizzativo e non di provvedimento decisorio che limiti i diritti fondamentali.

Massime di principio

  • L'interrogatorio di garanzia mediante videocollegamento è possibile, ma soltanto se la persona o il difensore ne chiede espressamente la modalità e il giudice autorizza: pertanto, l'iniziativa deve partire dalla parte interessata.
  • La delega dell'interrogatorio ad altro giudice (rogatoria) è un atto organizzativo che non richiede la stessa motivazione di un provvedimento giurisdizionale; la sua sola adozione non determina automaticamente una nullità rilevante.
  • Per far valere la nullità di un interrogatorio per svolgimento in rogatoria o per mancata adozione della modalità a distanza occorre eccepirla tempestivamente: l'assenza di un'obiezione immediata può precluderne la rilevanza.
  • Se la difesa ritiene impossibile esercitare pienamente il diritto di difesa per modalità o per mancata trasmissione di atti, deve rappresentarlo chiaramente e tempestivamente al giudice competente; la ricezione tardiva dell'avviso non esclude automaticamente l'onere di richiedere la modalità a distanza.
  • Le questioni riguardanti la legittimità della delega e della mancata motivazione sono state già affrontate in giurisprudenza di legittimità e, salvo specifiche e gravi condotte che ledano i diritti fondamentali, la scelta organizzativa del giudice è difficile da annullare ex nunc.

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