Cassazione Civile, Ordinanza n. 30210/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un avvocato, quale difensore della società cooperativa controricorrente nei giudizi di cassazione definiti con ordinanza poi oggetto di correzione, ha chiesto la correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla controparte. Il ricorrente per correzione ha dedotto che nel provvedimento di definizione la Corte, pur avendo condannato la controparte alla rifusione delle spese in favore della società, aveva omesso di disporre la distrazione di tali spese in suo favore, nonostante la relativa richiesta formulata nel controricorso. La domanda mirava quindi a integrare il dispositivo con la clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione, rilevando che l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese costituisce errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., esperibile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza precedente, aggiungendo la formula di distrazione in favore del difensore antistatario che aveva richiesto il relativo beneficio. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
costituisce, insieme all'art. 288 c.p.c., il rimedio per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale emendabile
regola il procedimento di correzione e consente l'integrazione del provvedimento con la clausola omessa
la richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario non è domanda autonoma; il riferimento al comma 2 conferma la coerenza del rimedio correttivo
rende applicabile il procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, quando la domanda sia stata ritualmente formulata dal difensore, integra un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede l'esperimento di ordinari mezzi di impugnazione.
- La domanda di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma accessoria rispetto alla statuizione sulle spese, sicché la sua omissione può essere sanata con integrazione del dispositivo.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- Quando l'errore consista nella mancata inserzione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che ne abbia fatto richiesta, il giudice può integrare il dispositivo con la formula omessa senza incidere sul merito della decisione sulle spese.
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