Cassazione Penale, Ordinanza n. 20570/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 336 e 385 c.p. Quanto al primo reato, ha dedotto la parziale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto e la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393 c.p., sostenendo che la condotta sarebbe stata scriminata. Quanto al reato di evasione, ha contestato la valutazione circa le condizioni di applicazione della misura e ha allegato giustificazioni dell'allontanamento dal domicilio per motivi di salute, che però erano state ritenute insussistenti; ha inoltre richiamato altre generiche ragioni che avrebbero dovuto legittimare l'allontanamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi relativi alla condanna per resistenza/violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. fossero mere doglianze in fatto, non consentite in sede di legittimità, poiché le questioni sulla capacità dell'imputato e sulla scriminante dell'art. 393 c.p. erano già state esaminate e disattese dalla sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto generici e manifestamente infondati i motivi relativi al reato di evasione ex art. 385 c.p., in quanto la sentenza di merito aveva escluso la fondatezza delle giustificazioni addotte per l'allontanamento dal domicilio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I motivi contro la condanna per la condotta di violenza o minaccia a pubblico ufficiale sono stati ritenuti non scrutinabili in cassazione perché fondati su censure di merito già disattese dalla sentenza impugnata.
La dedotta esimente è stata esclusa in radice sul piano oggettivo, poiché i controlli finalizzati alla verifica delle prescrizioni degli arresti domiciliari non sono stati ritenuti illegittimi.
La doglianza sull'evasione è stata giudicata generica e manifestamente infondata, perché le giustificazioni dell'allontanamento dal domicilio sono state ritenute insussistenti.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del fatto, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato e motivatamente escluso le circostanze dedotte dalla difesa.
- La deduzione di una parziale incapacità di intendere e di volere richiede specifici riscontri e non può essere utilmente proposta come mera contestazione del compendio fattuale valutato dai giudici di merito.
- La causa di giustificazione prevista per la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale presuppone l'illegittimità oggettiva dell'atto; se i controlli erano finalizzati alla verifica del rispetto di una misura cautelare e risultano legittimi, la scriminante è esclusa.
- Nel reato di evasione, l'allontanamento dal domicilio impone una rigorosa verifica delle giustificazioni addotte: allegazioni generiche o smentite dal giudice di merito non sono idonee a fondare il ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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