Cassazione Penale, Sentenza n. 24639/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Babacar Ndoye. Il motivo dedotto è violazione di legge (art. 164, co. 4, c.p.): a carico del condannato sarebbero quattro titoli esecutivi (e non tre come ritenuto dalla corte territoriale), con due di essi unificati per continuazione, con la conseguenza che il beneficio era stato concesso oltre i limiti previsti dalla norma e doveva essere revocato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e diretto a contestare fatti (contraddittorietà e insufficienza probatoria relativamente ai precedenti penali) che richiedono accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui più condanne riconducibili al vincolo della continuazione sono assimilabili a una condanna unica ai fini della sospensione condizionale, e ha ritenuto corretta l'applicazione di tale principio dalla corte territoriale, che aveva verificato che la pena complessiva non superava i limiti di legge. Tuttavia la Corte ha osservato che i certificati del casellario prodotti risultano contraddittori fra loro (diversi certificati riportano insiemi differenti di sentenze o addirittura l'assenza di precedenti), per cui è necessario un accertamento di fatto da parte del pubblico ministero per chiarire la reale consistenza dei precedenti e, se del caso, riproporre al giudice dell'esecuzione la richiesta di revoca.
Norme richiamate
Limita la concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di più condanne; la Corte ha esaminato la questione se le condanne riunite per continuazione debbano essere conteggiate separatamente o come una sola ai fini del limite previsto dall'articolo.
Fissa i limiti quantitativi della pena per l'ammissione alla sospensione condizionale; la corte territoriale ha valutato che la pena complessiva non superava tali limiti.
Cass., Sez. 1, n. 31405 del 18/06/2021
sentenza citata nella motivazione
Ribadisce che la sospensione può essere concessa anche quando le condanne siano contenute in sentenze separate purché sussista il vincolo della continuazione, assimilandole a una condanna unica.
Cass., Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000
Precedente che ha ammesso la sospensione anche in ipotesi di condanna applicata con la continuazione su pena già irrogata con precedente sentenza, confermando l'assimilazione delle pluralità di condanne a una sentenza unica.
Cass., Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017
Conferma il principio secondo cui, quando fra fatti oggetto di due giudizi definitivi sussiste la continuazione, l'estensione della sospensione alla pena complessiva non viola l'art. 164 c.p.
Cass., Sez. 5, n. 2454 del 19/05/1997
Stabilisce che per revocare la sospensione concessa erroneamente è necessario che i precedenti penali siano correttamente attestati nel certificato del casellario giudiziale; sottolinea l'importanza della certezza documentale dei precedenti.
Massime di principio
- La sospensione condizionale può essere estesa, entro i limiti di legge, anche quando più condanne risultano da sentenze separate se fra esse è riconosciuto il vincolo della continuazione: tali condanne si considerano, ai fini dell'art. 164 c.p., assimilabili a una condanna unica.
- La verifica della legittimità della sospensione rispetto ai limiti quantitativi (art.162 c.p. e art.164 c.p.) richiede un accertamento preciso della consistenza dei precedenti: se i certificati del casellario sono contraddittori o incompleti, la questione è di fatto e deve essere chiarita dal pubblico ministero o dal giudice dell'esecuzione con opportuni accertamenti.
- La Corte di Cassazione non è competente a svolgere nuovi accertamenti di fatto: i ricorsi che si basano su questioni prevalentemente fattuali (es. conteggio dei precedenti sulla base di certificati contraddittori) sono spesso dichiarati inammissibili o inidonei a rimuovere l'ordinanza impugnata.
- Per richiedere efficacemente la revoca della sospensione condizionale occorre che il pubblico ministero presenti documentazione univoca e completa (certificato del casellario aggiornato e coerente) che provi il superamento dei limiti previsti dalla legge; in mancanza di ciò la richiesta rischia di fallire per difetto probatorio.
- Se si ritiene che vi sia stata una concessione illegittima della sospensione per errato conteggio dei titoli esecutivi, la via corretta è raccogliere ed esibire tutti gli atti e certificati ufficiali (eventuale istanza di rettifica del casellario) e riproporre la domanda al giudice dell'esecuzione dopo gli accertamenti necessari.
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