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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 6228 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Notifica a società dichiarata fallita per debiti d'imposta successivi alla dichiarazione di fallimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contestazione riguarda la legittimità della notifica e dell’emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società fallita. Secondo il principio richiamato, l’atto non può essere indirizzato al fallito quando, per effetto della dichiarazione di fallimento, la gestione e la rappresentanza del patrimonio sociale spettano al curatore. L’emissione dell’avviso a carico del fallito rischia infatti di coinvolgerlo personalmente, in modo surrettizio, in una responsabilità per obbligazioni tributarie che non gli sono imputabili, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.

La decisione

L’avviso di accertamento notificato direttamente alla società fallita è considerato illegittimo, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto rivolgersi agli organi della procedura concorsuale, in particolare al curatore, per gli adempimenti e le pretese fiscali riguardanti il patrimonio della società. Il principio è coerente con gli orientamenti della Corte di cassazione secondo cui, dopo la dichiarazione di fallimento, il fallito perde la disponibilità e l’amministrazione dei beni compresi nella procedura e non può essere direttamente coinvolto quale responsabile dei debiti della massa.

Norme richiamate

  • Art. 23, comma 1, d.P.R. 600/1973

    La disposizione è richiamata nell’ambito della disciplina degli obblighi fiscali e delle ritenute; nel caso esaminato, la sua applicazione deve essere coordinata con gli effetti della dichiarazione di fallimento e con la necessità di rivolgere gli atti agli organi della procedura.

  • Cass. civ. n. 5393/2015

    La pronuncia è richiamata a sostegno del principio secondo cui, dopo la dichiarazione di fallimento, gli atti tributari concernenti il patrimonio del fallito devono essere indirizzati alla procedura concorsuale e non al fallito personalmente.

  • Cass. civ. n. 4235/2006

    La pronuncia conferma che la perdita dell’amministrazione e della disponibilità dei beni da parte del fallito impedisce di coinvolgerlo direttamente nella responsabilità relativa ai debiti della procedura, salvo specifiche responsabilità personali previste dalla legge.

Massime di principio

  • Dopo la dichiarazione di fallimento, gli atti fiscali relativi ai beni e ai debiti della società devono normalmente essere notificati al curatore o comunque indirizzati alla procedura concorsuale, non al fallito personalmente.
  • La notifica al fallito può essere illegittima quando l’atto, anche indirettamente, mira a far ricadere su di lui una responsabilità personale per debiti tributari della società o della massa fallimentare.
  • L’Amministrazione finanziaria deve distinguere tra debiti della procedura e responsabilità personali dell’ex amministratore o del fallito: queste ultime richiedono uno specifico titolo giuridico e non possono derivare dalla sola dichiarazione di fallimento.
  • La dichiarazione di fallimento non elimina il debito tributario, ma modifica il soggetto cui devono essere rivolti gli atti e le modalità con cui il credito può essere fatto valere, nel rispetto delle regole della procedura concorsuale.

Testo integrale

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