Cassazione Penale, Sentenza n. 35302/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 27/03/2024 chiedendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna rumena riconosciuta in Italia, deducendo la violazione di legge ex artt. 648 e 650 c.p.p. e sostenendo che la sentenza non fosse irrevocabile: dunque, secondo la difesa, non poteva costituire titolo esecutivo né consentire l'emissione di un ordine di esecuzione sul territorio italiano.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato che, ai fini della consegna/executione in base al mandato di arresto europeo e del riconoscimento della sentenza straniera, rileva la sola 'esecutività' della sentenza e non la sua irrevocabilità. Essendo la sentenza rumena stata riconosciuta esecutiva dalla Corte di Appello di Milano e trasmessa alla Procura generale, essa è divenuta titolo esecutivo ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 161/2010 e l'esecuzione è regolata dalla legge italiana. Le questioni relative alla eventuale impugnazione della definitività della sentenza dovevano essere sollevate in sede di gravame avverso il provvedimento di riconoscimento e non nella fase esecutiva, salvo vizi del titolo esecutivo (es. sentenza emessa a non judice o illegittimità intrinseca). Il ricorrente non ha dimostrato vicende successive che incidessero sull'efficacia del titolo esecutivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come fondamento della doglianza sulla presunta mancanza di irrevocabilità della sentenza; la Corte non ha ritenuto che la mancanza di irrevocabilità incida sull'esecutività richiesta ai fini dell'esecuzione in Italia.
Citato dal ricorrente in relazione ai mezzi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che le questioni di impugnabilità/inrevocabilità dovessero essere sollevate nel relativo grado di giudizio e non in sede esecutiva.
Norma richiamata con riferimento all'istanza proposta dal ricorrente (sospensione dell'esecuzione); la Corte ha però ritenuto l'istanza infondata perché l'esecutività del titolo era già accertata.
Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, art. 8, par. 1, lett. c)
Interpretata come individuazione della sola 'esecutività' (enforceable judgment) quale requisito essenziale per la consegna/executione fra Stati membri, senza richiedere la 'irrevocabilità' della decisione nello Stato di emissione.
Richiamato per affermare che ai fini dell'esecuzione in Italia è rilevante il requisito della esecutività della sentenza straniera e non la sua irrevocabilità; l'articolo individua i presupposti giuridici per il riconoscimento/esecuzione.
Secondo la Corte, una volta trasmessa la sentenza riconosciuta alla Procura generale, la sentenza diventa titolo esecutivo ed è soggetta alla legge italiana per l'esecuzione.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009 (Pintea) e Sez. 6, n. 42159 del 16/11/2010
Precedenti richiamati per il principio che spetta all'autorità di emissione attestare l'esecutività secondo il suo diritto interno e che l'autorità italiana non sindaca le modalità interne con cui lo Stato emittente ha dichiarato l'esecutività; conferma che la decisione-quadro dà rilievo alla esecutività e non all'irrevocabilità.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 315 del 28/01/1998 (Caresana)
Richiamata per il principio che, in sede esecutiva, sono deducibili solo i vizi attinenti al titolo esecutivo e non si possono riproporre eccezioni relative al giudizio salvo inesistenza del titolo (sentenza emessa a non judice) o illegittimità intrinseca della pena.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente, applicata dalla Corte.
Massime di principio
- Ai fini dell'esecuzione in Italia di una sentenza straniera (anche tramite mandato di arresto europeo) rileva l'esecutività della sentenza nello Stato di emissione; la sua irrevocabilità non è condizione essenziale per il riconoscimento/executione.
- Le contestazioni sulla definitività o sull'eventuale impugnabilità della decisione straniera devono essere sollevate in sede di riconoscimento o con i rimedi di gravame appropriati; la fase esecutiva non è il momento per rimettere in discussione il giudicato, salvo vizi formalmente relativi al titolo esecutivo (es. sentenza emessa da'autorità incompetente o pena non prevista dalla legge).
- Una volta che la Corte italiana ha riconosciuto la sentenza straniera e essa è stata trasmessa alla Procura per l'esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 161/2010), la sentenza costituisce titolo esecutivo e l'esecuzione è disciplinata dalla legge italiana.
- Se si ritiene che l'autorità di emissione abbia erroneamente dichiarato l'esecutività, l'unico rimedio efficace è impugnare il provvedimento di riconoscimento o fornire elementi concreti che dimostrino l'inesistenza del titolo esecutivo (ad es. sentenza emessa a non judice o illegittimità intrinseca della pena).
- Per cercare di sospendere l'esecuzione in casi analoghi, è necessario produrre prove di vizi del titolo esecutivo o far valere fatti sopravvenuti che incidano sull'effettiva esecutività; mere argomentazioni sulla non irrevocabilità della sentenza risultano generalmente inidonee.
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