Cassazione Penale, Sentenza n. 10394/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello del 04/02/2022 per: (i) errata ricostruzione dei fatti e applicazione dell'art. 640 c.p. (truffa), con contestazione della valutazione probatoria e della rilevanza delle dichiarazioni delle persone offese; (ii) vizio di motivazione e violazione di norme processuali relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p., art. 597 c.p.p.); (iii) illegittima applicazione della recidiva aggravata senza previa dichiarazione giudiziale e senza adeguata motivazione; (iv) errata applicazione dell'art. 81, comma 4 c.p. circa il limite minimo di aumento della pena per la continuazione (aumento non inferiore a un terzo). Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza di appello e l'integrale accoglimento dei motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte relativa alla valutazione di merito sulla responsabilità penale e sulle circostanze attenuanti, nonché infondati i rilievi relativi alla recidiva, confermando l'affermazione di responsabilità divenuta irrevocabile. Tuttavia la Corte ha accolto l'ultimo motivo relativo all'errata applicazione dell'art. 81, comma 4, c.p. (limite minimo per la continuazione), ritenendo che il limite di aumento di un terzo si applichi soltanto quando l'imputato sia stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati; per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020
Procedura seguita in Cassazione per il rito o le formalità indicate dal decreto; menzionata come dato processuale formale.
Norma del reato di truffa: la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato; la Cassazione ha ritenuto la valutazione dei fatti di merito insindacabile salvo travisamento o manifesta illogicità.
Norma sulle circostanze attenuanti: il ricorrente ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di elementi nuovi rispetto alla motivazione del giudice di merito.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla nullità processuale: richiamata dal ricorrente per contestare presunte nullità, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile.
Disciplina della recidiva aggravata: la Corte di merito ha applicato la recidiva aggravata con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione, che ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui non è necessaria una precedente dichiarazione formale di recidiva semplice.
Regola sull'aumento minimo di pena per continuazione: la Corte di Cassazione ha chiarito che il limite minimo (un terzo) si applica solo se l'imputato risultava già dichiarato recidivo reiterato con sentenza definitiva anteriore ai reati contestati; la sentenza di merito ha applicato il limite in modo errato ed è stata annullata sul punto.
Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per affermare che ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento dei fatti, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedenti, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
Massime di principio
- Le valutazioni di merito sulla responsabilità e sulla valutazione delle prove sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione è logica e coerente e non vi è travisamento della prova.
- Motivi generici, o che si limitano a richiamare principi di diritto senza allegare elementi di fatto concreti e specifici, sono inammissibili in Cassazione e non possono rovesciare il giudizio di merito.
- L'applicazione della recidiva aggravata richiede adeguata motivazione basata su sentenze definitive pregresse; non è sempre necessaria una formale precedente declaratoria di recidiva semplice se sussistono sentenze definitive ostensive di pericolosità.
- L'aumento minimo per la continuazione previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. (un terzo) si applica soltanto nei casi in cui l'imputato sia già stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati: in caso contrario l'applicazione del limite minimo è errata e può determinare annullamento parziale con rinvio.
- In sede di impugnazione è cruciale contestare in modo specifico e motivato la valutazione del giudice di merito, portando elementi nuovi o indicando punti di travisamento della prova, altrimenti il gravame rischia l'inammissibilità o il rigetto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10234/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10235/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10236/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10237/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10238/2024 del 12/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →