Cassazione Penale, Sentenza n. 18544/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto di difesa dovuta all'inosservanza del termine dilatorio di 48 ore previsto per la presentazione di memorie e deduzioni prima della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari sulla convalida del provvedimento impositivo (obbligo di presentazione all'Autorità di P.S.). Il ricorrente sostiene che la convalida è stata emessa prima che decorressero le 48 ore dalla notifica, impedendo l'effettivo esercizio del contraddittorio cartolare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il provvedimento del Questore è stato notificato il 18/11/2021 alle ore 09:45 e che la convalida è stata depositata il 19/11/2021 alle ore 12:45, ossia prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica, limitando così il diritto del ricorrente ad accedere agli atti e a presentare memorie. Per la violazione procedurale constatata, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 15/11/2021 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
La misura prevista dall'art. 6 (obbligo di presentazione) è una forma di restrizione della libertà personale; si applicano le garanzie costituzionali e il destinatario deve poter esercitare il diritto di difesa con piena e previa conoscenza dei diritti e accesso agli atti, mediante un termine congruo per presentare memorie (termine riconosciuto di 48 ore decorrenti dalla notifica).
Art. 13 Cost.
Richiamato per sottolineare che le misure limitative della libertà personale richiedono le garanzie previste dalla Costituzione, tra cui il diritto di difesa e il contraddittorio prima dell'adozione/convalida della misura.
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c), conducendo all'annullamento del provvedimento di convalida.
Massime di principio
- Il termine di 48 ore decorre dalla notifica del provvedimento del Questore e si applica sia al Pubblico Ministero che all'interessato, il quale deve poter presentare memorie e deduzioni entro lo stesso termine per esercitare il diritto di difesa.
- La convalida del provvedimento da parte del Giudice deve avvenire dopo il decorso del termine dilatorio utile a garantire il contraddittorio cartolare; una convalida emessa prima della scadenza può determinare nullità di ordine generale.
- La violazione della procedura (inosservanza del termine) comporta, di norma, l'annullamento senza rinvio della decisione di convalida e la declaratoria di cessazione dell'efficacia della misura limitatamente agli aspetti influenzati dal vizio procedurale.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempi e modalità di notifica per dimostrare la compressione del termine per la difesa; la tempestiva impugnazione può ottenere l'annullamento della convalida.
- Le corti richiamano costante giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite: le misure limitative della libertà richiedono un effettivo contraddittorio, anche se 'cartolare', e un congruo periodo per l'esercizio della difesa.
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