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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00179/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente denunciava: (1) omessa notifica al difensore "titolare del procedimento" (Avv. Alessandro Del Piano), del decreto di citazione per il giudizio d'appello, essendo stato notificato solo al difensore designato sostituto (Avv. Giovanna Iodice) nominata ex art. 97, comma 4; (2) omissione da parte della Corte territoriale dell'esame e della risposta sull'eccezione di nullità relativa alla mancata notifica al difensore titolare dell'avviso di rinvio d'ufficio dell'udienza del 27/05/2020 al 10/06/2020.

La decisione

La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. In motivazione la Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo perché dagli atti risultava che l'avviso di rinvio dell'udienza del 27/05/2020 era stato notificato via PEC all'Avv. Alessandro Del Piano il 25/05/2020. Ha invece accolto il primo motivo: l'omessa notifica del decreto di citazione per l'appello al difensore di ufficio originariamente nominato integra una nullità assoluta (artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.), per violazione del principio di immutabilità del difensore e del diritto alla continuità/effettività della difesa, e ciò determina l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Distinzione tra difensore nominato ai sensi dell'art.97, comma 1 (difensore di ufficio) e sostituto nominato ex art.97, comma 4; il difensore originario mantiene il ruolo di titolare e ricevitore delle notifiche salvo formale sostituzione.

  • art. 94, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla designazione del sostituto nelle udienze; non òesclude la necessità della formale nomina del difensore di fiducia per soppiantare il titolare.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità generale a regime assoluto per l'omessa notificazione quando la legge la qualifica come causa di nullità; applicata all'omessa notifica al difensore titolare.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Conferma i casi di nullità assoluta e l'effetto annullatorio della sentenza quando ricorre una nullità di cui all'art.178; utilizzata per dichiarare l'annullamento della sentenza di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferito al controllo per "error in procedendo": la Cassazione può esaminare direttamente gli atti e qualificarsi anche come giudice del fatto se dedotto un errore di procedura che lo richiede.

Massime di principio

  • La notifica delle comunicazioni processuali fondamentali (es. decreto di citazione per appello, avviso di fissazione del dibattimento) al difensore originario nominato ai sensi dell'art.97 è obbligatoria; la sua omissione integra nullità assoluta rilevabile in ogni stato del procedimento.
  • La designazione temporanea di un sostituto (art.97, comma 4) non sostituisce automaticamente il difensore titolare ai fini delle notifiche, salvo formale nomina o sostituzione da parte dell'imputato.
  • Se dagli atti risulta che la notifica controversa è stata comunque effettuata al difensore titolare (es. PEC accettata), il motivo basato sulla sua mancata ricezione è infondato.
  • La nullità per omessa notifica al difensore titolare comporta, in caso di accoglimento, l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio; si tutela così il diritto alla continuità e all'effettività della difesa.
  • In cassazione, quando si deduce un "error in procedendo" la Corte può riesaminare il materiale probatorio e gli atti del processo per verificare la fondatezza dell'eccezione di diritto processuale.

Testo integrale

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