Ordinanza n. 1527/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. V, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (privato appellato)
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania n. 1600/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, favorevole al ricorrente originario. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di merito dell’appello né le censure rivolte alla sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’Amministrazione appellante. A un primo sommario esame, ha ritenuto che l’interesse cautelare dell’Amministrazione fosse adeguatamente tutelato mediante la sollecita definizione del giudizio, disponendo la fissazione dell’udienza pubblica di merito per il 9 luglio 2026. Non è stata quindi accordata la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare e la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata; l’istanza è stata respinta perché la tutela dell’interesse cautelare è stata ritenuta assicurata dalla rapida fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea in materia di dati personali, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando l’interesse cautelare dell’appellante risulti adeguatamente salvaguardato dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito.
- La rapida definizione del giudizio di merito può costituire una misura idonea ad assicurare la tutela cautelare, senza necessità di sospendere l’efficacia della sentenza impugnata.
- La decisione sulla domanda cautelare non anticipa la definizione delle censure di merito dell’appello quando l’ordinanza si limita a valutare sommariamente l’interesse cautelare e a fissare l’udienza pubblica.
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