Cassazione Penale, Sentenza n. 36139/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Trieste. Due motivi principali: (1) nullità assoluta della decisione di merito per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo il codifensore della Pompa non ricevuto avviso della partecipazione da remoto di un coimputato (Bruno Vincenzo) in udienza di primo grado; richiamo del principio delle Sezioni Unite sull'omesso avviso al difensore di fiducia; (2) vizio di valutazione delle prove e mancata acquisizione di una perizia antropometrica ritenuta decisiva: si lamentano divergenze tra le immagini video (che non mostrerebbero tatuaggi) e i tatuaggi mostrati dalla Pompa, nonché la mancata considerazione delle dichiarazioni del coimputato tese a scagionare la ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: il principio giurisprudenziale richiamato riguarda l'omesso avviso al "suo difensore" (cioè al difensore dell'imputato interessato), non al difensore di altro imputato; quindi l'omessa comunicazione al codifensore della Pompa in relazione alla partecipazione da remoto di un coimputato che non rappresentava non integra la nullità invocata. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché contiene censure sulla valutazione di merito non idonee al sindacato di legittimità; la Corte ha ritenuto logica e coerente la valutazione probatoria (riconoscimento dalle immagini da parte del teste di P.G., collegamento con il complice e precedenti denunce comuni; spiegazione plausibile dell'assenza dei tatuaggi nei filmati e mancanza di prova che i tatuaggi fossero anteriori ai fatti). Conseguenze: confermata la responsabilità per i furti contestati (capo a), b), c), e)) e per il reato di evasione; per il furto del 29/09/2022 (capo d) dichiarata improcedibilità per difetto di querela; pena rideterminata in 2 anni e 11 mesi di reclusione e euro 1.850 di multa (decisione di merito), con conferma dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
«L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ... quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.»
La Corte ricorda il principio ma lo applica restrittivamente: la nullità per omesso avviso si riferisce all'assenza di avviso al "suo difensore" dell'imputato interessato, non al difensore di altri coimputati.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La norma è interpretata nel senso che la tutela dell'avviso riguarda il difensore dell'imputato stesso; la mancata comunicazione al difensore di altro imputato non integra la nullità assoluta prevista.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata insieme all'art. 179 in relazione alle nullità processuali assolute; applicata insieme alla giurisprudenza per discriminare il caso di specie.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Citato nel contesto giurisprudenziale che distingue tra difensore d'ufficio presente e nominato difensore di fiducia dell'imputato; la presenza di un sostituto non esclude la nullità quando la violazione riguarda il difensore "suo".
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, qui richiamata per inquadrare il secondo motivo (presunta mancata valutazione di prova decisiva); la Corte valuta l'ammissibilità alla luce di questo articolo.
Norma che disciplina la sanzione pecuniaria a carico dell'impugnante per sopravvenuta inammissibilità; applicata per imporre il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
art. 6 CEDU, comma 3, lett. c)
Riferimento al diritto a scegliere il proprio difensore; utilizzato per contestare designazioni ufficiose che legherebbero il giudice a proteggere la scelta difensiva dell'imputato.
Massime di principio
- L'omesso avviso al difensore determina nullità assoluta solo se riguarda il difensore dell'imputato interessato ("suo difensore"): la mancata comunicazione al difensore di un altro imputato non è sufficiente a fondare la nullità.
- In cassazione non è sufficiente contestare la valutazione delle prove: bisogna dimostrare specificamente un vizio strutturale della motivazione (contraddizioni insuperabili, omissione di fatti decisivi o errori logici evidenti).
- La mancata acquisizione di una prova (es. perizia antropometrica) può giustificare il ricorso per cassazione solo se si mostra che quella prova sarebbe stata decisiva e avrebbe inevitabilmente determinato un esito diverso del processo; argomentazioni generiche sono inammissibili.
- Il riconoscimento operato su filmati nitidi da parte della polizia giudiziaria, se corroborato da altri elementi (collegamenti con complice, precedenti denunce comuni, identificazioni in banca dati), può costituire base probatoria solida e logicamente congrua.
- Dubbi su dettagli materici (es. tatuaggi non visibili nei filmati) richiedono prova specifica della loro anteriorità rispetto ai fatti per essere rilevanti; in mancanza, spiegazioni plausibili (tatuaggi fatti successivamente) possono essere ritenute sufficienti dal giudice di merito.
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