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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36139/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Trieste. Due motivi principali: (1) nullità assoluta della decisione di merito per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo il codifensore della Pompa non ricevuto avviso della partecipazione da remoto di un coimputato (Bruno Vincenzo) in udienza di primo grado; richiamo del principio delle Sezioni Unite sull'omesso avviso al difensore di fiducia; (2) vizio di valutazione delle prove e mancata acquisizione di una perizia antropometrica ritenuta decisiva: si lamentano divergenze tra le immagini video (che non mostrerebbero tatuaggi) e i tatuaggi mostrati dalla Pompa, nonché la mancata considerazione delle dichiarazioni del coimputato tese a scagionare la ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: il principio giurisprudenziale richiamato riguarda l'omesso avviso al "suo difensore" (cioè al difensore dell'imputato interessato), non al difensore di altro imputato; quindi l'omessa comunicazione al codifensore della Pompa in relazione alla partecipazione da remoto di un coimputato che non rappresentava non integra la nullità invocata. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché contiene censure sulla valutazione di merito non idonee al sindacato di legittimità; la Corte ha ritenuto logica e coerente la valutazione probatoria (riconoscimento dalle immagini da parte del teste di P.G., collegamento con il complice e precedenti denunce comuni; spiegazione plausibile dell'assenza dei tatuaggi nei filmati e mancanza di prova che i tatuaggi fossero anteriori ai fatti). Conseguenze: confermata la responsabilità per i furti contestati (capo a), b), c), e)) e per il reato di evasione; per il furto del 29/09/2022 (capo d) dichiarata improcedibilità per difetto di querela; pena rideterminata in 2 anni e 11 mesi di reclusione e euro 1.850 di multa (decisione di merito), con conferma dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)

    «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ... quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.»

    La Corte ricorda il principio ma lo applica restrittivamente: la nullità per omesso avviso si riferisce all'assenza di avviso al "suo difensore" dell'imputato interessato, non al difensore di altri coimputati.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    La norma è interpretata nel senso che la tutela dell'avviso riguarda il difensore dell'imputato stesso; la mancata comunicazione al difensore di altro imputato non integra la nullità assoluta prevista.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata insieme all'art. 179 in relazione alle nullità processuali assolute; applicata insieme alla giurisprudenza per discriminare il caso di specie.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato nel contesto giurisprudenziale che distingue tra difensore d'ufficio presente e nominato difensore di fiducia dell'imputato; la presenza di un sostituto non esclude la nullità quando la violazione riguarda il difensore "suo".

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, qui richiamata per inquadrare il secondo motivo (presunta mancata valutazione di prova decisiva); la Corte valuta l'ammissibilità alla luce di questo articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sanzione pecuniaria a carico dell'impugnante per sopravvenuta inammissibilità; applicata per imporre il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

  • art. 6 CEDU, comma 3, lett. c)

    Riferimento al diritto a scegliere il proprio difensore; utilizzato per contestare designazioni ufficiose che legherebbero il giudice a proteggere la scelta difensiva dell'imputato.

Massime di principio

  • L'omesso avviso al difensore determina nullità assoluta solo se riguarda il difensore dell'imputato interessato ("suo difensore"): la mancata comunicazione al difensore di un altro imputato non è sufficiente a fondare la nullità.
  • In cassazione non è sufficiente contestare la valutazione delle prove: bisogna dimostrare specificamente un vizio strutturale della motivazione (contraddizioni insuperabili, omissione di fatti decisivi o errori logici evidenti).
  • La mancata acquisizione di una prova (es. perizia antropometrica) può giustificare il ricorso per cassazione solo se si mostra che quella prova sarebbe stata decisiva e avrebbe inevitabilmente determinato un esito diverso del processo; argomentazioni generiche sono inammissibili.
  • Il riconoscimento operato su filmati nitidi da parte della polizia giudiziaria, se corroborato da altri elementi (collegamenti con complice, precedenti denunce comuni, identificazioni in banca dati), può costituire base probatoria solida e logicamente congrua.
  • Dubbi su dettagli materici (es. tatuaggi non visibili nei filmati) richiedono prova specifica della loro anteriorità rispetto ai fatti per essere rilevanti; in mancanza, spiegazioni plausibili (tatuaggi fatti successivamente) possono essere ritenute sufficienti dal giudice di merito.

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