Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17682/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 10/04/2024 della Corte di appello di Perugia, deducendo violazione e/o errata applicazione dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità). Essi sostengono che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che i reati di cui all'art. 513-bis cod. pen. siano anteriori al reato di associazione (oggetto della successiva sentenza di assoluzione) mentre, secondo la sentenza della Corte d'appello di Roma del 9/2/2021, i quattro episodi di cui all'art. 513-bis erano stati commessi tra agosto 2011 e gennaio 2012. Pertanto, tali reati non dovrebbero essere considerati per delimitare la pericolosità sociale in un periodo antecedente al 2011 e per giustificare la confisca di prevenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha rilevato che la Corte di appello di Perugia non ha adeguatamente valutato la portata della sentenza di assoluzione (e la delimitazione temporale dei reati ex art. 513-bis) rispetto ai confini temporali della pericolosità sociale: la sentenza della Corte di appello di Roma indicava infatti che i reati 513-bis erano stati posti in essere tra agosto 2011 e gennaio 2012, mentre l'ordinanza impugnata aveva invece fatto discendere la pericolosità dal 2003 fino al 2013. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio affinché la Corte territoriale compia uno specifico accertamento sull'incidenza dell'assoluzione e sulla corretta delimitazione temporale delle condotte rilevanti ai fini della misura patrimoniale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (art. 28)

    L'art. 28 disciplina l'istanza di revocazione delle misure di prevenzione alla luce di fatti nuovi o sopravvenuti. La Corte ha ravvisato la necessità di verificare se la sopravvenuta pronuncia assolutoria/incidenza temporale delle condotte invalida i presupposti originari della confisca di prevenzione.

  • codice penale (art. 513-bis)

    I delitti previsti dall'art. 513-bis (illecita concorrenza con minaccia e violenza) sono stati posti alla base della valutazione della pericolosità sociale; la sentenza di merito che delimita temporalmente tali reati (agosto 2011 - gennaio 2012) è centrale per stabilire il periodo rilevante ai fini della misura patrimoniale.

  • codice penale (art. 416)

    L'assoluzione dal reato associativo (art. 416 o 416-bis a seconda della qualificazione) incide sui presupposti fattuali su cui si era basata la misura di prevenzione e, pertanto, deve essere valutata dal giudice delle misure in ordine all'eventuale venire meno della pericolosità sociale nei termini cronologici rilevanti.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 4880/2014 (Spinelli)

    La giurisprudenza di legittimità richiede una precisa delimitazione temporale della pericolosità sociale quale presupposto originario della confisca di prevenzione; la Corte richiama tale principio come parametro per verificare la necessità di revocare o modificare la misura alla luce di pronunce sopravvenute.

Massime di principio

  • Una pronuncia penale sopravvenuta (assoluzione irrevocabile o diversa qualificazione del fatto) può costituire 'nuovo elemento' ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 e giustificare la revisione/revocazione di misure di prevenzione patrimoniali quando incida sui presupposti originari della misura.
  • Per applicare o mantenere una confisca di prevenzione è indispensabile una chiara e motivata delimitazione temporale della 'pericolosità sociale': il periodo di commissione dei reati presupposto deve essere documentalmente e logicamente ancorato alle condotte accertate.
  • Se reati contestati risultano dichiarati estinti per prescrizione ma la loro temporalità è limitata a specifici anni, il giudice delle misure non può estendere il periodo di pericolosità senza adeguata motivazione e riscontro probatorio.
  • Il giudice d'appello, chiamato a valutare istanze di revocazione, deve esaminare specificamente l'incidenza di ogni sopravvenuta pronuncia di merito sulle conclusioni poste a fondamento della misura di prevenzione; la mancanza di tale valutazione può determinare l'annullamento con rinvio in Cassazione.
  • La rimessione in istruttoria/modifica della decisione è la conseguenza tipica quando la motivazione della corte territoriale non affronta compiutamente i profili temporali e l'effetto della sentenza sopravvenuta sui presupposti della misura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.