Cassazione Penale, Ordinanza n. 04445/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma quanto alla conferma della responsabilità per truffa aggravata e continuata e alla disciplina della recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso congiunto avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riformando il trattamento sanzionatorio rispetto al primo giudice, ha confermato la loro responsabilità penale per truffa aggravata e continuata. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità, lamentando in modo assertivo la mancanza di prova, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Con il secondo motivo hanno censurato l’applicazione della recidiva; la Corte di cassazione ha rilevato che la questione non era stata devoluta in appello e, comunque, la censura era infondata perché la Corte territoriale aveva valorizzato i precedenti di ciascun imputato e il giudizio di maggiore pericolosità. È stato inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla recidiva reiterata, applicabile anche senza previa formale dichiarazione di recidiva semplice, purché risultino più sentenze definitive per reati pregressi e una motivazione adeguata sulla pericolosità sociale.
Norme richiamate
La recidiva può essere applicata anche come reiterata in presenza di più sentenze definitive per reati precedenti, se il giudice motiva specificamente sulla maggiore pericolosità sociale, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
È il titolo di reato confermato nei confronti degli imputati; la decisione di legittimità non mette in discussione la sussistenza del delitto, ma solo l’ammissibilità delle censure proposte.
Il fatto è stato qualificato come reato continuato; la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità per truffa aggravata e continuata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a una generica contestazione del difetto di prova senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La questione non devoluta in appello non può essere riproposta per la prima volta in cassazione, se la difesa in grado di merito si è limitata a osservazioni difensive prive di una specifica richiesta decisoria.
- La recidiva reiterata può essere applicata anche in assenza di una precedente formale dichiarazione di recidiva semplice, quando l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedenti e il giudice dia adeguata motivazione sulla maggiore pericolosità sociale.
- Quando i motivi di ricorso sono generici o manifestamente infondati, la Corte di cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e applica le conseguenze economiche previste, salvo ragioni di esonero.
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