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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16197/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per vizio nell'accertamento dell'elemento soggettivo: sostiene la mancanza del dolo nei reati di bancarotta documentale e patrimoniale perché, dopo vicende personali (separazione) e due presunti furti nei magazzini, si sarebbe trasferito in Francia nel 2008 disinteressandosi dell'attività; inoltre afferma di non aver ricevuto la notifica del fallimento, ritiene illegittimi i presupposti del fallimento e asserisce che le scritture contabili gli erano state restituite ma poi erano sparite per fatti a lui estranei (magazzino svuotato dal proprietario). Chiede che si riconsideri l'assenza del dolo alla base delle imputazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere riproduzione di censure già esaminate in sede di merito. Ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del ricorrente, prive di riscontri documentali e contraddette da elementi fattuali: durante la sua amministrazione sono scomparsi beni aziendali e la contabilità, con danno ai creditori, e la distrazione dei beni e la sottrazione delle scritture rendono ragionevole l'accertamento del dolo (nella forma del dolo generico o eventuale) per le fattispecie di bancarotta documentale e patrimoniale. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 219, co. 2, n. 1 legge fallimentare

    Richiamata come aggravante applicata alla bancarotta; la Corte di merito l'ha ritenuta esistente e compensata con le attenuanti generiche ai fini del trattamento sanzionatorio

  • formula normativa sulla bancarotta documentale (descrittiva)

    in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari

    La Corte ha interpretato tale formulazione come connotazione modale della condotta (elemento materiale) che non richiede dolo specifico: è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà o nella consapevolezza di rendere impossibile o assai difficile la ricostruzione della situazione patrimoniale/contabile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che dispone la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per colpa del ricorso, all'ammenda versata alla cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma di euro 3000,00

Massime di principio

  • Per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale è sufficiente il dolo generico (anche eventuale): non è necessaria la specifica volontà di arrecare il danno, ma la consapevolezza che la condotta possa rendere impossibile o difficoltosa la ricostruzione patrimoniale o arrecare danno ai creditori
  • La semplice permanenza all'estero, la separazione personale o la mancata ricezione di notifiche non escludono il dolo quando elementi oggettivi (scomparsa di beni e scritture, distrazione di attività aziendali) e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni difensive consentono di inferire consapevolezza o rischio accettato di danno
  • Le affermazioni dell'imputato prive di riscontri documentali o contraddette da elementi probatori possono essere ritenute intrinsecamente non credibili: la valutazione di credibilità è riservata al giudice di merito e la Cassazione non riesamina i fatti già logicamente e ragionevolmente accertati salvo errori di diritto
  • La distrazione di beni aziendali e la sottrazione/irregolare tenuta delle scritture costituiscono indici forti di fraudolenza e possono fondare il convincimento sul dolo anche in assenza di prova di un proposito specifico di recare pregiudizio
  • I ricorsi per Cassazione devono riproporre censure di diritto ben circostanziate: la mera ripetizione di motivi già esaminati e la richiesta di rivalutazione dei fatti determinano l'inammissibilità per manifesta infondatezza e possono comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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