Cassazione Penale, Ordinanza n. 23290/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede. I motivi dedotti riguardavano: 1) la ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità, sostenendo che la modifica normativa del regime di querela non consentisse di valorizzare una querela presentata quando il reato era ancora perseguibile d'ufficio; 2) la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, contestando che il bene fosse in concreto sottoposto a vigilanza continua anche per la presenza di videosorveglianza; 3) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocando vizi motivazionali e travisamento della prova quanto alla gravità del danno; 4) il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, lamentando motivazione insufficiente e illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero formulate in modo non consentito, perché sostanzialmente riproduttive delle doglianze già esaminate e respinte in appello, senza reale critica argomentata alla decisione impugnata. Nel merito dei singoli motivi ha comunque osservato che: la querela inizialmente proposta era idonea a integrare la condizione di procedibilità anche dopo la riforma del d.lgs. n. 31 del 2024; l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede ricorre quando il proprietario non può esercitare una vigilanza continua sul bene, evenienza non esclusa dalla sola videosorveglianza; la particolare tenuità non era applicabile per la natura abituale della condotta, la spregiudicatezza manifestata e la gravità del danno; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena risultavano adeguatamente motivati sulla base dei precedenti penali e delle modalità del fatto. È stata quindi confermata la condanna e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; non è applicabile quando la fattispecie concreta evidenzi abitualità, spregiudicatezza e danno non lieve.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione e con motivazione sufficiente sugli elementi ritenuti decisivi.
La modifica del regime di procedibilità del danneggiamento non impedisce di valorizzare la volontà punitiva già espressa dalla persona offesa con querela proposta quando la querela non era ancora richiesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della condizione di procedibilità, la querela proposta dalla persona offesa quando il reato era ancora perseguibile d'ufficio può continuare a spiegare effetti anche dopo la successiva trasformazione del reato in fattispecie perseguibile a querela, se esprime in modo inequivoco la volontà punitiva.
- L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede sussiste quando il titolare del bene non può esercitare una vigilanza continua ed effettiva sulla cosa, sicché la mera presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude di per sé l'aggravante.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando la valutazione complessiva della vicenda mostri abitualità della condotta, spregiudicatezza dell'agente e gravità del danno o del pericolo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare singolarmente tutte le circostanze favorevoli dedotte dalla difesa.
- Il travisamento della prova è rilevante in cassazione solo quando l'errore su un elemento probatorio sia decisivo al punto da disarticolare il ragionamento complessivo della sentenza; in difetto, la censura non è scrutinabile.
- reati_contestati
Come è indicizzato
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