Cassazione Penale, Sentenza n. 2225/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva respinto la richiesta del pubblico ministero di revoca dell'ordine di demolizione disposto dalla sentenza della Pretura del 13/03/1996 (irrevocabile 31/10/1998). I ricorrenti articolano due motivi: (1) censurano la motivazione per aver recepito acriticamente i rilievi del giudice di merito senza verificare la corrispondenza delle opere allo strumento urbanistico vigente all'epoca della realizzazione e senza valutare correttamente la concessione in sanatoria (L. n. 724/1994); (2) lamentano la mancata valutazione dei presupposti per il rilascio della concessione in sanatoria, posto che la domanda di sanatoria sarebbe stata presentata prima dell'ordine di demolizione e si riferirebbe a opere conformi alla normativa sugli impianti sportivi (campo di calcetto e spogliatoio). In sostanza chiedono che la concessione in sanatoria incida sulla permanenza dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi come inammissibili. Motiva che le questioni sollevate erano già state dedotte e respinte nel giudizio di merito; la Pretura aveva escluso la rilevanza della domanda di sanatoria per piu' ragioni (indicazione mendace dell'epoca del completamento dei lavori e parzialità dell'istanza); il Tribunale dell'esecuzione ha correttamente recepito tali valutazioni e ha ritenuto illegittima la concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Masterbianco, anche sulla base dell'accertamento circa la data di realizzazione delle opere e la parziale coincidenza dei manufatti interessati. I ricorrenti non hanno indicato sopravvenienze tali da modificare i presupposti del permesso in sanatoria. Per questi motivi i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi prospettati non superassero il vaglio di ammissibilità, essendo questioni già decise nel giudizio di merito
Legge n. 724/1994 (concessione in sanatoria)
La domanda di sanatoria regolata da questa legge era presente agli atti ma è stata ritenuta inidonea a sanare le opere: la Corte e i giudici di merito hanno verificato l'epoca di realizzazione (oltre il termine utile per il condono) e la parzialità dell'istanza, escludendo la condonabilità
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha escluso l'assenza di colpa e ha imposto la sanzione di Euro 3.000,00
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza richiamata in ordine alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di legittimità ha ritenuto non sussistere l'assenza di colpa, giustificando la sanzione
Massime di principio
- Le questioni già decise nel giudizio di merito non possono essere rimesse al giudice dell'esecuzione o in Cassazione se non emergono fatti o elementi sopravvenuti che giustifichino una revisione
- La mera esistenza di un permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca di un ordine di demolizione: occorre verificare la legittimità del provvedimento, l'epoca di realizzazione delle opere e la completezza/oggetto dell'istanza di sanatoria
- Per ottenere la revoca di un provvedimento demolitorio in esecuzione è necessario allegare e dimostrare specifiche sopravvenienze o fatti nuovi (es. sanatoria pienamente legittima e riferibile integralmente alle opere interessate) che modifichino i presupposti del provvedimento
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale indicare motivi che non siano mera riproposizione di censure già risolte in fatto e diritto dai giudici di merito; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare sanzioni
- La parzialità dell'istanza di sanatoria o la discordanza temporale tra la data di realizzazione e i termini previsti dalla legge sul condono sono elementi decisivi che possono escludere la condonabilità e quindi precludere la revoca dell'ordine di demolizione
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