Cassazione Penale, Sentenza n. 12194/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato sostenendo due censure relative all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.: 1) la stanza di servizio dei Vigili del Fuoco sarebbe uno spazio dedicato ad atti di vita privata (alloggio, riposo, ristoro) condiviso fra colleghi e dunque non qualificabile come 'ufficio pubblico' o 'stabilimento pubblico'; 2) essendo egli stesso dipendente pubblico e quindi legittimato ad accedere ai locali, l'aggravante per abuso delle relazioni d'ufficio non potrebbe sussistere o andrebbe valutata diversamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. opera quando il bene è sottratto in uno stabilimento o ufficio pubblico inteso in ragione della funzione di pubblico interesse o utilità svolta, indipendentemente dall'accessibilità al pubblico o dall'uso privato di parti dei locali. Ha ritenuto che la stanza di servizio nella sede dei Vigili del Fuoco sia parte di uno stabilimento pubblico, in quanto funzionalmente connessa a un servizio di indiscutibile interesse pubblico, e che la qualifica di dipendente dell'imputato non esclude ma, al contrario, rafforza l'aggravante dell'abuso delle relazioni d'ufficio. Di conseguenza il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La condanna di merito per il furto aggravato (sottrazione di 120 euro dal portafogli della vittima nella stanza di servizio dei Vigili del Fuoco) resta dunque confermata.
Norme richiamate
L'aggravante si applica quando la sottrazione avviene in uno stabilimento o ufficio pubblico inteso in ragione della funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che l'area assolve, indipendentemente dal fatto che il pubblico vi sia ammesso o che alcune parti siano ad uso privato
art. 23 comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento dell'udienza ai sensi della specifica disciplina emergenziale (richiamata nell'istruttoria), senza rilievo sul merito sostanziale
Massime di principio
- Per l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. rileva la natura funzionale del luogo: locali facenti parte di un ente o servizio destinato a una funzione di pubblico interesse sono assimilati a uffici o stabilimenti pubblici anche se alcune aree sono ad uso privato o l'accesso non è aperto al pubblico
- La semplice qualifica soggettiva di dipendente pubblico e il relativo diritto di accesso ai locali non escludono automaticamente l'aggravante; al contrario, possono integrare l'abuso delle relazioni d'ufficio quando l'autore sfrutta rapporti e disponibilità connessi alla sua funzione per commettere il reato
- La difesa volta a escludere l'aggravante deve dimostrare che i locali non sono funzionalmente connessi a un servizio di pubblico interesse o che la destinazione degli spazi non rientra nella sfera dell'attività pubblicistica
- In giudizio di legittimità vengono privilegiati i precedenti che qualificano lo stabilimento pubblico in base alla destinazione e alla funzione svolta; la giurisprudenza di legittimità è consolidata su questo punto
- Ricorsi alla Corte di Cassazione manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende
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