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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34196/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionari)

La controversia

La controversia nasce da un appalto-concorso per la realizzazione e gestione di un impianto di depurazione. Dopo la stipula del contratto, una delle imprese dell'ATI fallì e, successivamente, fallì anche la capogruppo; nel frattempo furono ceduti ai ricorrenti i crediti vantati dalle imprese e dai fallimenti verso il comune. Gli attori chiedevano, tra l'altro, l'accertamento dell'invalidità di alcune clausole, la declaratoria di colpa del comune per sospensioni dei lavori e il risarcimento dei danni e lo svincolo delle garanzie. Il tribunale riconobbe solo un credito da una specifica riserva; la corte d'appello, invece, respinse la censura sull'illegittimità della compensazione operata dal comune, ritenendo applicabile l'art. 56 l.fall. perché i crediti/debiti derivavano dal contratto di appalto concluso prima del fallimento, benché alcuni fossero divenuti esigibili dopo. Con l'unico motivo di ricorso i cessionari denunciarono violazione/falsa applicazione degli artt. 1665 c.c. e 56 l.fall., sostenendo che la compensazione fallimentare richiede che i crediti siano entrambi sorti prima del fallimento e che, nell'appalto, il diritto al corrispettivo dell'appaltatore nasce solo con il collaudo positivo o comunque con l'effettiva maturazione della prestazione, non già con la mera stipulazione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il giudice d'appello aveva applicato in modo non corretto i principi sulla compensazione fallimentare, confondendo il momento della stipulazione del contratto con la nascita dei singoli crediti e debiti. In particolare, l'anteriorità al fallimento deve riguardare la fonte genetica delle specifiche obbligazioni e la loro certezza, non essendo sufficiente il solo fatto che il contratto di appalto fosse anteriore al fallimento. Poiché il diritto al corrispettivo nell'appalto non sorge automaticamente con il contratto e poiché i crediti dell'amministrazione apparivano emersi dal SAL finale successivo al fallimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1243 c.c.

    "1. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. 2. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione."

    La norma individua i presupposti della compensazione legale e giudiziale: liquidità/certezza ed esigibilità del controcredito, con possibilità di compensazione giudiziale se il controcredito è di facile e pronta liquidazione.

  • art. 56 legge fall.

    "I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento."

    La compensazione fallimentare è ammessa solo se le obbligazioni contrapposte hanno fonte genetica anteriore al fallimento; è irrilevante che la scadenza o la liquidazione del controcredito intervengano dopo, purché il fatto genetico sia precedente.

  • art. 1665 c.c.

    Nel contratto di appalto il diritto dell'appaltatore al corrispettivo non nasce dalla sola stipulazione del contratto, ma va collegato alla regolazione legale dell'esecuzione e del collaudo dell'opera.

  • art. 81 l.fall.

    Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto ex nunc per il fallimento dell'appaltatore nella disciplina ratione temporis applicabile, con diritto del curatore al corrispettivo per le prestazioni eseguite fino allo scioglimento e facoltà del committente di rifiutare il pagamento per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte.

Massime di principio

  • Nella compensazione in sede fallimentare non basta che il rapporto da cui derivano i crediti sia sorto prima del fallimento: occorre che la specifica situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte sia anteriore alla dichiarazione di fallimento.
  • Nel contratto di appalto la mera stipulazione non determina di per sé la nascita del diritto al corrispettivo; per individuare l'anteriorità del credito occorre verificare la fonte genetica della singola obbligazione e il momento in cui essa matura secondo la disciplina dell'appalto.
  • La compensazione fallimentare può operare anche se il controcredito diventa liquido o esigibile dopo il fallimento, ma solo quando il relativo fatto genetico sia anteriore alla dichiarazione di fallimento.
  • Quando il giudice applica l'art. 56 l.fall. deve accertare concretamente l'origine dei singoli crediti e debiti, non potendo fondarsi su un richiamo astratto al contratto base come fonte unitaria di tutte le poste.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoCompensazioneLiquidazione giudiziale
RamiContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

Testo integrale

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