Cassazione Penale, Sentenza n. 2065/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato il beneficio dell'indulto (concesso dal Tribunale di Padova l'8/2/2016) per una presunta "causa ostativa": una successiva condanna (sentenza Corte d'appello di Milano 9/1/2014, definitiva 12/1/2015) commessa nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n.241/2006. Il ricorrente contestava che la causa ostativa fosse già nota al giudice che aveva concesso l'indulto (risultando nel casellario e nell'ordine di esecuzione), sicché la revoca sarebbe stata impropria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio, con l'esplicito ordine di acquisire il fascicolo del giudice che aveva concesso l'indulto per accertare se la causa ostativa fosse stata conosciuta e valutata (anche implicitamente) all'atto del riconoscimento del beneficio. Non è stata confermata la revoca dell'indulto senza che fosse verificata questa circostanza.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3
Disciplina il meccanismo dell'indulto e le condizioni per il beneficio; la revoca può essere disposta se esiste una causa ostativa anteriore al riconoscimento e non nota o valutata dal giudice concedente
Norma invocata dal ricorrente per censurare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; utilizzata nel ragionamento sull'inosservanza/erronea applicazione di norme procedurali relative all'esecuzione e alla valutazione delle cause ostative
giurisprudenza: Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015 (Rv. 264865)
Principio consolidato che autorizza il giudice dell'esecuzione a revocare l'indulto per una causa ostativa preesistente solo se tale causa non era nota al giudice concedente e non era oggetto della sua valutazione, nemmeno implicita
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare l'indulto per una causa ostativa preesistente solo se quella causa non era nota e non era stata valutata dal giudice che ha concesso il beneficio; se esiste dubbio sulla conoscenza da parte del giudice concedente, va acquisito il suo fascicolo
- La semplice presenza di notizie nel casellario o nell'ordine di esecuzione non è automatica prova che il giudice concedente fosse a conoscenza e abbia valutato la causa ostativa: occorre verificare il fascicolo del provvedimento di concessione
- Prima di disporre la revoca dell'indulto il giudice dell'esecuzione deve accertare preventivamente l'inesistenza della preclusione derivante dal cosiddetto "giudicato esecutivo"; in mancanza di tale accertamento la revoca può essere annullata
- Se vi è incertezza probatoria circa la conoscenza e la valutazione della causa ostativa da parte del giudice concedente, la strada corretta è il rinvio per nuovo esame dopo acquisizione degli atti, non una revoca sommaria
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