Cassazione Penale, Ordinanza n. 30521/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione, sopravvenuta prima della decisione, e ha ritenuto che essa determini causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto al Tribunale di Sorveglianza l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare. Il tribunale ha rigettato l'istanza. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la valutazione del tribunale fosse carente perché avrebbe trascurato il percorso carcerario del detenuto e il contenuto delle relazioni acquisite agli atti. Prima della decisione è però sopravvenuta rituale rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rituale rinuncia al ricorso, presentata dal difensore munito di procura speciale, integra causa di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e proveniente da difensore munito di procura speciale, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, valutati il contenuto dell'impugnazione e le circostanze del caso, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
- In presenza di rinuncia sopravvenuta, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti contro il provvedimento impugnato.
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