Cassazione Penale, Ordinanza n. 17970/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha censurato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato la proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Deduceva che il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre acriticamente il decreto ministeriale, senza confrontarsi con le doglianze di reclamo relative alla mancanza di un accertamento positivo e attuale della capacità del detenuto di mantenere contatti con l'associazione criminale di appartenenza e senza valorizzare gli esiti del trattamento penitenziario, indicati come non significativi.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo non fosse adeguatamente correlato alla motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza, nell'ambito del controllo di legalità sulla proroga del 41-bis, aveva compiutamente verificato, anche mediante richiamo per relationem al decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza, la sua pericolosità sociale e il nesso tra le prescrizioni imposte e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Ha quindi valorizzato gli esiti di nuove investigazioni, idonei a dimostrare l'attuale operatività del sodalizio e il correlato pericolo di contatti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disciplina consente l'adozione e la proroga del regime detentivo speciale in presenza di elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva; il controllo del tribunale di sorveglianza è un controllo di legalità sulla permanenza dei presupposti del regime.
È richiamata come fonte delle modifiche che hanno inciso sull'assetto del controllo del tribunale di sorveglianza in sede di proroga del 41-bis.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale colpevole.
Massime di principio
- Nel giudizio di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il tribunale di sorveglianza deve svolgere un controllo di legalità sulla permanenza dei presupposti, potendo richiamare per relationem il contenuto del decreto ministeriale purché la motivazione dia conto in modo completo degli elementi fattuali rilevanti.
- Ai fini del 41-bis non è richiesto un accertamento di certezza assimilabile a quello del giudizio penale di responsabilità; è sufficiente una ragionevole previsione, fondata su dati conoscitivi acquisiti, circa l'attualità dei collegamenti con l'associazione criminale.
- La verifica della persistenza del collegamento con la criminalità organizzata può fondarsi anche su elementi deduttivi, quali il ruolo di vertice del soggetto, l'ampiezza delle relazioni criminali e l'attualità operativa del sodalizio di appartenenza.
- Le censure di legittimità contro la proroga del 41-bis sono inammissibili quando si risolvono in mere contestazioni alternative del merito o incidono su circostanze non decisive rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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