Cassazione Penale, Sentenza n. 19980/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna (27/06/2023) che aveva respinto il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della richiesta di permesso premio. Il ricorrente, difeso dall'avv. Monica Moschioni, deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30-ter e 4-bis Ord. pen. e censura la motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Sostiene che: i risultati dell'indagine patrimoniale non dimostrerebbero la reale capacità economica dei beni intestati a lui e alla moglie; gli immobili della moglie deriverebbero da successione e non sarebbero in comunione legale; la Corte costituzionale n.253/2019 e il d.l. n.162/2022 non imporrebbero l'onere di prova di pentimento o obblighi riparatori ma solo un onere rafforzato di allegazione; l'interpretazione del Tribunale sarebbe troppo restrittiva rispetto al contenuto dell'onere probatorio richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia effettuato un'adeguata istruttoria acquisendo informazioni dall'istituto penitenziario e dagli organi investigativi; tali informazioni hanno evidenziato che l'organizzazione mafiosa di riferimento è ancora attiva e che il ricorrente non ha manifestato segni di reale distacco dai comportamenti criminali (atteggiamento di minimizzazione e critica verso i "pentiti"). Il Tribunale ha anche valorizzato negativamente il mancato adempimento delle obbligazioni civili, pur sussistendo beni non ipotecati che avrebbero potuto consentire almeno un parziale soddisfacimento delle pretese pecuniarie. La motivazione è stata ritenuta complessivamente coerente e non manifestamente illogica. Conseguentemente il permesso premio non è stato concesso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
"i benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno e permessi premio) ... possono essere concessi ai detenuti e internati per tali delitti solo nei casi in cui essi collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter"; "i predetti benefici ... possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione ... purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili ... e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori ... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ... e il pericolo di ripristino"
La Corte interpreta la norma come imponente condizioni stringenti: la collaborazione rimane il criterio primario per i reati di prima fascia, ma è possibile ottenere benefici anche senza collaborazione se il detenuto allega elementi concreti e specifici (oltre la mera buona condotta) che escludano collegamenti attuali e pericolo di ripristino; il giudice deve esaminare tali allegazioni con rigore e può acquisire informazioni dagli organi inquirenti.
Richiamato come norma che disciplina la collaborazione; la collaborazione secondo art. 58-ter rimane criterio che consente l'accesso ai benefici, mentre l'assenza di collaborazione non è più presunzione assoluta di pericolosità se il detenuto produce elementi che la escludono.
Sentenza Corte costituzionale n. 253/2019
Il contrasto dell'art. 4-bis, comma 1, con gli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui non prevedeva che potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione quando siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino
Ha dichiarato illegittima la presunzione assoluta di pericolosità legata alla mancata collaborazione; ha imposto un onere di allegazione rafforzato e criteri rigorosi per escludere collegamenti attuali e rischio di ripristino; non richiede il pentimento come condizione formale.
Decreto-legge n. 162/2022 (convertito in legge n.199/2022)
"il comma 1-bis ... i predetti benefici e misure possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione ... purché ... dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili ... e alleghino elementi specifici ... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti ... e il pericolo di ripristino"
Ha rafforzato il quadro normativo dopo la sentenza della Consulta: introduce espressamente l'obbligo per il detenuto non collaborante di allegare elementi specifici e di adempiere alle obbligazioni civili o dimostrarne l'assoluta impossibilità; prevede la valutazione di iniziative a favore delle vittime come elemento utile se presente.
Principio tempus regit actum (richiamato via sent. Corte cost. n.32/2020)
Le norme di natura processuale o sostanziale intervenute successivamente alla richiesta si applicano al procedimento in corso, salvo disciplina transitoria; pertanto la disciplina di nuovo conio si applica alle richieste di permesso presentate successivamente.
Massime di principio
- L'assenza di collaborazione con la giustizia non determina un divieto assoluto di accesso ai benefici: il detenuto deve però allegare elementi specifici, concreti e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria e alla dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere collegamenti attuali con l'organizzazione e il rischio di loro ripristino.
- Il giudice deve svolgere un'istruttoria attiva: acquisire informazioni dall'istituto penitenziario e dagli organi investigativi/inquirenti sul territorio e valutare la situazione generale del clan e il percorso individuale del richiedente in chiave prognostica.
- Gli elementi probatori richiesti sono rigorosi e valutati in chiave prognostica; non è necessario un "pentimento" formale, ma la valutazione della revisione critica della condotta e di eventuali iniziative risarcitorie o di giustizia riparativa può essere determinante.
- Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dalla condanna può ostruire l'accesso ai benefici se risultano patrimonialmente disponibili beni non gravati che avrebbero permesso un parziale soddisfacimento; l'eccezione consiste nell'effettiva impossibilità assoluta di adempiere.
- Nelle valutazioni il comportamento processuale e dichiarazioni del detenuto circa i "pentiti" o la minimizzazione dei fatti costituiscono indici negativi che possono far propendere per la persistenza del rischio di reintegrazione dei collegamenti criminali.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe produrre allegazioni documentali concrete: prove sulla situazione patrimoniale (anche per dimostrare impossibilità di adempiere), elementi di revisione critica, iniziative riparatorie e contatti/attestazioni che attestino l'assenza di collegamenti attuali con l'organizzazione.
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