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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32715/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e poi solo parzialmente riformato in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo A) per mancanza di querela, ma aveva confermato la responsabilità per il furto in abitazione aggravato di cui al capo B) con rideterminazione della pena. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non vi fosse prova certa della sua colpevolezza: la condanna si sarebbe fondata soltanto sulla testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria, che aveva riconosciuto l'imputato dopo avere visto filmati delle videocamere di sicurezza poi andati perduti, e a distanza di circa sette anni dai fatti. Dopo il ricorso sono state depositate conclusioni difensive con allegata remissione di querela, ma la Corte ha ritenuto tale remissione priva di effetti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, anzitutto, che la remissione di querela depositata dalla difesa era inefficace sia perché non rispettava le forme previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p. sia perché comunque riferita a un reato, il furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., che resta perseguibile d'ufficio; in ogni caso, la doppia conforme di merito aveva già affermato la responsabilità per il capo B). Quanto al motivo di ricorso, lo ha ritenuto generico e aspecifico, poiché si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata. La Corte ha inoltre ribadito che il riconoscimento dell'imputato da parte della polizia giudiziaria, anche sulla base di immagini/video di sicurezza, può costituire elemento probatorio o indizio grave e preciso, la cui valutazione spetta al giudice di merito. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.p.

    La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante

    La remissione/rinuncia alla querela deve rispettare forme specifiche; una dichiarazione non resa davanti a pubblico ufficiale e non sottoscritta secondo le forme richieste è inefficace.

  • art. 340 c.p.p.

    1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità. 2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

    La remissione della querela richiede forme e modalità tassative; se non è ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di p.g., non produce effetti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria.

  • art. 624-bis c.p.

    Il furto in abitazione è considerato dalla Corte reato rimasto perseguibile d'ufficio anche dopo la riforma Cartabia, sicché la remissione di querela non ha effetto estintivo rispetto a tale fattispecie.

Massime di principio

  • La remissione di querela è inefficace se non è effettuata nelle forme previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p., dovendo essere ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria e seguita dalle forme prescritte per la rinuncia espressa.
  • La remissione di querela non può produrre effetti estintivi quando è riferita a un reato perseguibile d'ufficio, come il furto in abitazione ex art. 624-bis c.p.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il riconoscimento dell'imputato operato dalla polizia giudiziaria, anche sulla base di filmati o immagini di videosorveglianza, può costituire un valido elemento di prova o, quantomeno, un indizio grave e preciso, la cui valutazione spetta al giudice di merito.
  • La distruzione o perdita dei filmati di videosorveglianza non incide automaticamente sulla tenuta della condanna se permangono altri elementi probatori ritenuti attendibili dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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