Cassazione Penale, Sentenza n. 3786/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, tramite difensore, impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di autorizzazione ad assentarsi dagli arresti domiciliari per due ore al giorno nei giorni feriali per provvedere alla spesa e ad altre esigenze quotidiane. Il motivo dedotto in cassazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.) censurava la motivazione del Tribunale, sostenendo che non avrebbe adeguatamente valutato le "indispensabili esigenze di vita" dell'Ingrassia, che vive sola e necessita di acquistare generi alimentari, prodotti per l'igiene, pagare bollette, ecc.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, che aveva qualificato la richiesta come generica e aveva osservato che l'approvvigionamento alimentare e di beni di prima necessità poteva essere soddisfatto tramite familiari (es. la figlia maggiore) o mediante consegna a domicilio, non essendovi dimostrazione di una situazione oggettiva che impedisse altre forme di soddisfacimento del bisogno. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le autorizzazioni ad assentarsi dagli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p. sono eccezionali e richiedono criteri di particolare rigore. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
La norma disciplina l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare per esigenze particolari; la Corte interpreta la disposizione in senso restrittivo, ritenendo la misura eccezionale e richiedente la prova di situazioni oggettive che impediscano altro modo di soddisfare l'esigenza.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la censura è stata formulata come vizio di motivazione/omessa considerazione di elementi rilevanti, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato o, in ogni caso, il ricorso inammissibile per carenza dei presupposti.
Richiamata in relazione alla composizione del Tribunale che ha deciso l'appello cautelare; nessuna censura sul suo utilizzo, mera indicazione procedurale.
Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, consentendo la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie quando non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per comminare la sanzione di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- Le autorizzazioni ad assentarsi dagli arresti domiciliari per "indispensabili esigenze di vita" sono eccezionali e devono essere motivate con indicazioni concrete e verificabili; la mera enunciazione di bisogni generici (es. fare la spesa) è insufficiente.
- Il richiedente deve dimostrare che l'esigenza non può essere soddisfatta con mezzi alternativi (aiuto di familiari, consegna a domicilio, delega), ossia provare l'impossibilità oggettiva di provvedere in altro modo.
- La valutazione del Tribunale su tali istanze è una valutazione di fatto gravata da sindacato limitato in cassazione: se la motivazione è logica e priva di vizi giuridici, la decisione viene confermata.
- In sede cautelare è opportuno allegare elementi documentali e circostanze specifiche (es. certificazioni che attestino l'assenza di supporto familiare, impossibilità di ricevere consegne, necessità di visite mediche continuative) per superare il rigore applicato alla valutazione.
- Il difensore deve formulare la richiesta in modo dettagliato, indicando tempi, motivazioni concrete e prove, perché l'assenza di precisione espone al rigetto e a possibili sanzioni per ricorso infondato/inammissibile.
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