Cassazione Penale, Ordinanza n. 05770/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico e non confrontato con le ragioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 23/05/2024, ma l'ordinanza di Cassazione riferisce soltanto che il motivo dedotto era formulato in modo del tutto generico. La censura non si confrontava con le ragioni poste a base della decisione impugnata e mirava, in sostanza, a contestare l'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito senza indicare specifici vizi della motivazione o errori di diritto. Il testo non consente di ricostruire il reato contestato né il contenuto sostanziale della decisione di merito, perché l'ordinanza si limita a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per genericità.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una censura generica e non specificamente confrontata con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La critica al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito deve indicare puntualmente le ragioni per cui la decisione sarebbe affetta da illogicità, travisamento o violazione di legge; la mera prospettazione di dissenso valutativo non è sufficiente.
- La mancata specificità del motivo di ricorso impedisce il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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