Cassazione Penale, Sentenza n. 41779/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che le aveva condannate per furto aggravato dalla destrezza: contestavano (1) l'applicazione dell'aggravante della destrezza, sostenendo che si erano limitate ad approfittare di una disattenzione e non avevano posto in essere un comportamento dotato di abilità o astuzia; (2) il mancato riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno, poiché ritenevano che il versamento effettuato (300,00 euro) fosse idoneo a giustificare l'attenuante anche se avvenuto al momento della fissazione del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto fondato il principio secondo cui la destrezza sussiste quando l'agente provoca l'attenuazione della sorveglianza con condotte astute (qui l'uso del pretesto per far alzare la cassiera e consentire il furto). Quanto all'attenuante per il risarcimento, la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità rispetto alla motivazione della Corte d'appello, la quale aveva escluso l'attenuante perché il risarcimento di 300,00 euro non era congruo a coprire l'intero danno (rallentamento attività, costi, ecc.). Per effetto della declaratoria di inammissibilità, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Giurisprudenza Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli, Rv. 270088)
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo
La Corte ha applicato questo principio per affermare che la condotta delle imputate (uso del pretesto per far allontanare la cassiera) integra la destrezza perché ha attivamente attenuato la sorveglianza.
richiamato per la conseguenza processuale della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Ai sensi di tale norma, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00).
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza richiede una condotta attiva e astuta che attenui o eluda la sorveglianza del detentore: non è sufficiente l'approfittare di una mera disattenzione non provocata
- Se il comportamento dell'agente ha determinato direttamente l'allontanamento o la distrazione del soggetto offeso mediante un pretesto o stratagemma, è probabile che venga riconosciuta la destrezza
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno è necessario che il risarcimento sia concreto, congruo e che la deduzione dell'avvenuto risarcimento affronti in modo specifico e motivato le valutazioni della corte; versamenti tardivi o non congrui possono essere ritenuti insufficienti
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le ragioni della pronuncia impugnata: la carenza di specificità può determinare l'inammissibilità del ricorso
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Testo integrale
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