Cassazione Penale, Sentenza n. 18102/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di parziale riforma della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa aggravata nella parte relativa al danno patrimoniale rilevante e confermato il resto della sentenza di primo grado. Il ricorrente deduce: (1) inosservanza della legge penale per il rigetto della produzione documentale tardiva in sede d'appello e mancata acquisizione di prove decisive (sostenendo che gli artt.598 e 468 c.p.p. avrebbero consentito la produzione); (2) inosservanza della legge penale per mancata acquisizione di prove decisive in relazione alla condanna al risarcimento e alla provvisionale, affermando che la condanna si basa solo sulla deposizione della persona offesa e che la documentazione avrebbe dimostrato l'assenza di dolo; (3) violazione dell'art.129 c.p.p. e principio che la formula assolutoria piena deve essere pronunciata anche in caso di mancanza della prova della colpevolezza. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che l'istanza di produzione documentale in udienza d'appello non fosse stata rigettata per mero vizio procedurale di tardività ma fosse stata esaminata e respinta con motivazione orale, evidenziando che la documentazione era generica, non giustificata come 'nuova' e avrebbe creato pregiudizio del contraddittorio se ammessa tardivamente. La Corte ha inoltre precisato che l'interpretazione avanzata dal ricorrente circa un potere illimitato di produzione documentale è errata in quanto confligge con il principio della completezza dell'istruttoria di primo grado e con i poteri istruttori del giudice (art.507 c.p.p.) e con il carattere eccezionale dell'istruttoria di secondo grado (art.603 c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha escluso la possibilità di una nuova valutazione del fatto storico in sede di legittimità (art.606 c.p.p. e art.606 comma 3 c.p.p.) e ha ricordato che la statuizione sulla provvisionale è decisione discrezionale non impugnabile in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto ripetitivo e manifestamente infondato. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base procedurale per il trattamento del ricorso; qui il ricorso è stato trattato ex art.23 comma 8, senza che dalla motivazione emerga un diverso rilievo sostanziale rispetto all'istruttoria ordinaria.
Invocato dal ricorrente come vizio per inosservanza di legge circa l'ammissibilità e l'assunzione delle prove; la Corte ha valutato detti motivi come manifestamente infondati o come tentativo di rinnovata valutazione del fatto storico, materia non rientrante nel sindacato di legittimità salvo i casi previsti.
Richiamato insieme alla lett. b); la Corte ha verificato che i motivi non configuravano violazioni di legge rimediabili in cassazione ma semplici ricostruzioni alternative del fatto.
Richiama il divieto di utilizzare il ricorso per cassazione come strumento di riesame del fatto; la Corte ha escluso che il secondo motivo potesse essere esaminato perché introduceva una nuova valutazione storica dei fatti.
Norma sul deposito di documenti in primo grado citata dalla difesa per sostenere possibilità di produzione; la Corte ha osservato che l'art.598 non legittima una produzione illimitata in appello e va letta nel contesto del sistema processuale.
Richiamato dalla difesa per affermare assenza di limiti temporali alla produzione documentale in primo grado; la Corte ha ritenuto erronea la tesi che ne deriverebbe un potere illimitato di produzione documentale in sede di impugnazione.
Richiamato dalla Corte per sottolineare i poteri istruttori del giudice in primo grado e l'importanza della completezza dell'istruttoria di primo grado, che limita la possibilità di integrare mezzi di prova in appello.
Richiamato per evidenziare il carattere eccezionale e integrativo dell'attività istruttoria in secondo grado, soggetta a precise condizioni e non idonea a consentire produzioni indiscriminate.
Invocato dal ricorrente in tema di formula assolutoria; la Corte ha ritenuto la doglianza ripetitiva e meramente attinente al merito, quindi infondata in sede di legittimità.
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000.
Massime di principio
- In appello la produzione di documenti tardiva può essere respinta anche oralmente se il giudice, dopo esame, ritiene che i documenti potevano essere prodotti precedentemente; la difesa deve motivare perché si tratti di prova nuova e imprevedibile.
- Il combinato disposto di artt.598 e 468 c.p.p. non autorizza una produzione illimitata di documenti: la regola è la completezza dell'istruttoria in primo grado e l'attività istruttoria di secondo grado è eccezionale e subordinata a precise condizioni.
- La Corte di Cassazione non è sede per un nuovo giudizio di fatto: i motivi che in realtà chiedono una diversa valutazione delle prove o del fatto storico sono inammissibili ai sensi dell'art.606 c.p.p.
- Le statuizioni sulla concessione e quantificazione di provvisionali in sede penale sono decisioni discrezionali e, in genere, non suscettibili di impugnazione in Cassazione.
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); è quindi importante selezionare e motivare con cura i motivi di cassazione, evitando riproposizioni del merito.
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