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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02687/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La censura relativa al difetto di querela è stata respinta perché contraddetta dagli atti processuali, dai quali emergeva una querela valida e tempestiva delle persone offese.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, che aveva recepito l'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. in ordine a un contestato furto pluriaggravato. Nel ricorso ha dedotto la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, sostenendo quindi che mancasse una valida condizione di procedibilità. La Corte ha rilevato, in via preliminare, che dagli atti trasmessi non era possibile verificare la tardività del ricorso rispetto alla sentenza di patteggiamento del 2014, perché la sentenza non era stata redatta con motivazione contestuale e occorreva la notificazione dell'avviso di deposito; inoltre, la comunicazione in atti riportava una data manifestamente errata. Nel merito, la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata poiché risultava agli atti una querela proposta dalle persone offese in data 27 marzo 2012, con espressa richiesta di punizione dei responsabili.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma richiamata come base della sentenza di patteggiamento pronunciata dal giudice di merito, recependo l'accordo tra le parti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Utilizzato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 40986 del 19/07/2018, Sez. U, Rv. 273934 - 02

    Richiamato per il principio secondo cui, in assenza di motivazione contestuale della sentenza, è necessaria la notificazione dell'avviso di deposito per il decorso del termine di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di patteggiamento non è redatta con motivazione contestuale, il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito, non essendo sufficiente la mera presenza agli atti di una comunicazione viziata o manifestamente errata.
  • La deduzione del difetto di querela è infondata se dagli atti risulta una querela proposta dalla persona offesa con espressa richiesta di punizione del responsabile; in tal caso la condizione di procedibilità deve ritenersi integrata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura è smentita in modo diretto dagli atti processuali e non presenta un apprezzabile fondamento giuridico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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